Copio e incollo da internet:
Omessa comunicazione di chi era alla guida (art. 126 bis c. 2 C.d.S.)
L’art. 126 bis c. 2 C.d.S. dispone che il proprietario del veicolo (ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196) debba fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Lo stesso dicasi in caso di persona giuridica, come nella fattispecie oggetto di scrutinio. Il proprietario del veicolo che ometta, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati del conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 284 a euro 1.133.
__________________
BMW R1200RT 2011
...fidati solo di ciò che vedi...(J. McGuinness - 23 TT won)
|