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Vecchio 15-06-2016, 11:18   #16
marco00
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Originariamente inviata da sosero2 Visualizza il messaggio
Il Cds consente la contestazione non immediata del superamento del limite di velocità alle seguenti condizioni:
1) l'installazione fissa o mobile che sia deve essere autorizzata dal gestore della strada e solo dopo che
2) il Prefetto abbia stabilito che in quello specifico punto la rilevazione non rechi pericolo per gli utenti e per gli eventuali aventi tramite un'apposita Ordinanza Prefettizia, pena l'invalidità della contestazione che
5) lo stesso Limite, se inferiore al canonico 50/90/130, deve essere anch'esso fissato da apposita Ordinanza del Prefetto (scritta sul retro del cartello)
6) posso andare avanti ad oltranza, gli articoli relativi ed eventuali sentenze interpretative e le Ordinanze Prefettizie come tutto il Cds e relativo Regolamento di attuazione, sono normalmente e liberamente fruibili online.

Quindi
1) devo telefonare al gestore della strada (?) e chiedergli se ha autorizzato la rilevazione della velocità da parte di un determinato ente? E come lo obbligo a darmi una risposta?
2) se il limite è ad esempio 90 km/h come potrebbe la rilevazione della velocità tradursi in un pericolo? semmai l'avviso della presenza di un autovelox dovrebbe ridurre il pericolo in quanto obbliga gli automobilisti a tenere velocità massime come disposto dal codice della strada. Ed ancora, come posso sapere se il Prefetto ha stabilito che in quel punto la rilevazione della velocità non reca pericolo, telefono pure a lui?
5) quindi se mi danno una multa in tangenziale devo recarmi a piedi sulla medesima tangenziale e sradicare il cartello al fine di avere la prova effettiva che sul retro non vi è apposta l'ordinanza del Prefetto?
6) Se sei così ferrato fai a tutti un piacere se vai avanti ad oltranza (anche se penso che le ipotesi di violazione nella rilevazione dei limiti da parte delle Forze dell'Ordine non siano così infinite come sostieni)

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Originariamente inviata da sosero2 Visualizza il messaggio
Nel senso che il Cds per il rilevamento della velocità prevede che la postazione sia fissa, stabilità da apposita ordinanza del Prefetto .......... è sempre in essere la contestazione immediata laddove esista l'agente, soprattutto se in un autoveicolo.

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Originariamente inviata da sosero2 Visualizza il messaggio
Il Cds consente la contestazione 1) l'installazione fissa o mobile che sia deve essere autorizzata dal gestore della strada e solo dopo che
Insomma la postazione può essere mobile o no?

E come faccio a dimostrare che l'agente era presente e che non mi ha inseguito tagliandomi la strada per fermarmi a 200 km/h in autostrada per raggiungermi visto che andavo a 145?



Normalmente, e il tuo discorrere a ruota libera su nozioni che io assolutamente non conosco dimostra che una fonte da cui estrapoli queste informazioni ti è facilmente reperibile, quando uno mostra conoscenza di norme che altri non conoscono, cita il dettaglio della fonte, fornendo anche magari articoli di legge o del CdS, in questo caso, più che dettagliati.
Se trovo una postilla in deroga ad una qualunque norma conosciuta non ti posso dire che è scritta genericamente da qualche parte sulla Gazzetta della Repubblica e/o sul codice civile, è improbabile che tu sfogli tutte le pubblicazioni alla ricerca di quanto sostengo, passerei per non credibile.

Ripeto, non intendo dire che ciò che dici te lo stai inventando, non mi passa neanche per la testa, mi pare solo che sei un po' troppo vago per essere credibile e non riportando norme esatte, ciò che sostieni potrebbe essere una tua personale interpretazione delle norme e delle deroghe a queste sul tema. Se mi smentisci mi fai un piacere, trasformerai in nozioni utilissime la mia ignoranza. Grazie

Ultima modifica di marco00; 15-06-2016 a 11:28
marco00 non è in linea   Rispondi quotando