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Vecchio 11-08-2010, 22:42   #14
vulpius
Pivello Mukkista
 
Registrato dal: 24 Nov 2008
ubicazione: Roma
predefinito Alcol e Guida....Usiamo la testa!!( e non per le norme...)

TASSO ALCOLEMICO
tra 0.5 e 0,8 g/l
AMMENDA
da € 500 a € 2.000
ARRESTO
NO
SOSPENSIONE DELLA PATENTE
DA 3 A 6 MESI
DECURTAZIONE PUNTI
10 PUNTI
FERMO
SI


TASSO ALCOLEMICO
tra 0.8 e 1,5 g/l

AMMENDA
da € 800 a € 3.200

ARRESTO
FINO A 6 MESI


SOSPENSIONE DELLA PATENTE
DA 6 A 12 MESI

DECURTAZIONE PUNTI
10 PUNTI

FERMO
SI

Tasso Alcolemico
Oltre 1,5 g/l


AMMENDA
da € 1.500 a € 6.000

ARRESTO
DA 3 MESI A 12 MESI

SOSPENSIONE DELLA PATENTE
DA 12 A 24 MESI

DECURTAZIONE PUNTI
10 PUNTI

CONFISCA DEL VEICOLO
SI

In dettaglio….
stavolta mi fermano….
Il Controllo con l’Etilometro (accertamento)
Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (ETILOMETRO). L’accertamento si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata. La concentrazione dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti, che vengono effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. L’etilometro, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale. Quando le prove qualitative hanno dato esito positivo, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare ulteriori accertamenti con strumenti e procedure determinati dal regolamento, presso il più vicino ufficio o comando. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento viene effettuato da parte di strutture sanitarie adeguate, le quali, rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
Una vera furbata…
COSA ACCADE SE SI RIFIUTA DI SOTTOPORSI ALL'ACCERTAMENTO?
Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcoolemico (o delle condizioni di alterazione psicofisica correlata a sostanza stupefacenti o psicotrope), vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta inoltre il sequestro preventivo del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato.
Positivo….e ora?
COSA ACCADE DOPO
Qualora dall’accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni sopra citate. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del Comma 2 ovvero in caso di tasso alcolico superiore a 1,50 gr/l, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non sia possibile provvedere diversamente può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, che deve avvenire nel termine dei sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro iltermine fissato, il prefetto stesso, può disporre per via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
Praticamente in coma etilico….
Cosa succede IN CASO DI TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,50 GR/L
Per tutti coloro che si mettono alla guida con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,50 gr/l nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato (visto che il mezzo non può essere confiscato) è previsto, oltre alle sanzioni sopra citate in tabella, il raddoppio della durata della sospensione della patente che va da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 4 anni.
Aiuto!! mi vendono la mukka!!!
La CONFISCA DEL VEICOLO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
La misura di sicurezza della confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato, è applicata nei confronti del conducente che ha un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).
Se poi ho anche fatto il “botto”…
IN CASO DI INCIDENTI STRADALI
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 gr/l è sempre disposto il sequestro penale al quale segue la confisca applicata con sentenza di condanna.
Non caliamoci gli anni…
DIVIETO ASSOLUTO SOTTO A 21 ANNI
Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni, altrimenti multa fino a 624 euro (che raddoppia in caso di incidente), con revoca della patente e confisca del mezzo, nei casi più gravi. Se il tasso alcolemico risulta tra lo 0.5 g/l e lo 0,8 g/l le pene sono aumentate di un terzo
Ma allora è un vizio….
COMPORTAMENTI RECIDIVI
Il veicolo sottoposto a sequestro non può essere affidato in custodia al trasgressore, se risulta che questi abbia commesso nei due anni precedenti le medesime violazioni di cui al comma 2, lettera c) dell’art. 186. E’ prevista la revoca della patente di guida.
Della serie autisti (troppo) allegri….
GUIDATORI PROFESSIONALI
Divieto assoluto di alcol anche per i guidatori professionali e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: se risultano positivi le sanzioni raddoppiano
Qui si parla di fratellini e cuginetti….
CONDUCENTI DI MOTOVEICOLI O CICLOMOTORI
Se le guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 gr/l, si procede al loro sequestro
Invece del carcere…
PENE ALTERNATIVE
Pene alternative al carcere per i conducenti fermati in stato di ebbrezza, che non abbiano provocato incidenti: su richiesta al prefetto la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità, effettuati prioritariamente nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro.
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R 1200 GS '07 nera/argento "NonnaMaria" (2007)

....more toys less ties....
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