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Vecchio 04-03-2008, 19:52   #107
Guanaco
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Precisazione sulla questione delle "definizioni"...

Abbiamo stabilito che i DPI devono recare almeno la marcatura CE e che esiste in aggiunta una normativa italiana UNI che ne precisa i requisiti strutturali e funzionali. Ovviamente, come si è più volte sottolineato, i paraschiena sono dei DPI, pertanto appare di primo acchito del tutto logico contemplarli nell'ottica delle normative per essi previste. Ok...

Prima mi chiedevo tuttavia se un dispositivo che comunemente chiamiamo "paraschiena" potesse in qualche modo essere esonerato dalle suddette normative. In particolare, dalla "querelle" su Motociclismo sembra emergere che la distribuzione sul mercato di uno pseudo-paraschiena non omologato possa ammettersi legale qualora il produttore/venditore lo commercializzi con altro nome, tipicamente col nome "imbottitura".

Suppongo che l'argomentazione sottostante rimandi all'interpretazione della funzione attraverso l'uso di una certa definizione al posto di un'altra ("imbottitura" al posto di "paraschiena"). Se tale argomentazione fosse corretta correremmo tutti quanti il rischio che le aziende meno serie iniziassero a giocare con i termini, causando confusione e spacciano lucciole per lanterne.

Per fortuna, mi pare che la normativa tagli la testa al toro a questo proposito.
Essa dice infatti:
Si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza.

Questa precisazione è contenuta ne:
D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 .
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (1a circ.).
http://www.marcaturace.com/download_...Ddocumento=193

Ora, che il dispositivo venga chiamato "paraschiena", "imbottitura" o "pippo" non fa alcuna differenza ai fini della specificazione della sua funzione. Si tratta pur sempre di un oggetto che è destinato a fronteggiare condizioni di rischio per la salute e la sicurezza. In altre parole, chiamarlo "imbottitura" non salva affatto capra e cavoli. La sua funzione è di per sé evidente, comunque lo si chiami. Altro discorso è ovviamente se quella funzione sia davvero espletata in determinate condizioni (minime). E, appunto, se non sussiste almeno la marcatura CE non c'è alcuna garanzia ufficile in proposito, garanzia che è invece richiesta per legge.

Per altri versi, i paraschiena rinetrano di forza nella lista dei DPI.
Infatti:
Sono esonerati dall'attestato di certificazione "CE" i modelli di DPI di progettazione semplice di cui il progettista presuppone che l'utilizzatore possa giudicare direttamente l'efficacia contro rischi minimi i cui effetti, se graduali, possono essere avvertiti in tempo utile e senza danni per l'utilizzatore.

Questa precisazione si legge ne:
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE integrata con le modifiche apportate dalla dir. 93/95 e dalla dir. 93/68.
Articolo 8.
http://www.marcaturace.com/download_...Ddocumento=193

Quanto sopra appena riportato non corrisponde di certo al caso dei paraschiena.
Immagino che nessuno dei produttori/venditori possa sensatamente sostenere in un eventuale dibattimento che si tratti di modelli inerenti rischi minimi e avvertibili in tempo utile.

In definitiva, direi che la posizione di AXO (e di altri che eventualmente si arrampicano sui vetri) sia insostenibile sotto ogni profilo. Mi pare che non ci sia alcuna possibilità di giocare con le definizioni (come invece temevo) e, per contro, sussiste l'obbligo di provvedere a un'omologazione che è invece assente.

Ciò corrobora l’interpretazione di Wotan (post #61):

Non è possibile immettere sul mercato un DPI (comunque denominato) senza che esso soddisfi le disposizioni di carattere tecnico europee e/o nazionali vigenti (e dunque, nel caso dei paraschiena, la EN 1621-2) o, in assenza di tali norme, senza che esso sia conforme aii requisiti minimi indicati nell'allegato II al decreto stesso

A questo punto mi chiedo: ma se siamo di fronte a un caso di violazione lampante della legge, com’è che nessuno interviene?
Come scrivevo sopra, i provvedimenti per la mancata omologazione sono pesanti, a partire dal ritiro dal commercio di tutti gli item non conformi.

Forse, dopotutto, c’è qualche cavillo sulla questione delle “definizioni-funzioni” che ho qui brevemente trattato, non saprei…
Tale questione sembra dopotutto essere una “scappatoia” che anche Motociclismo riconosce, rivista che pure ha il merito di aver sollevato il caso e che ha preso una posizione molto dura nei confronti di Axo.

Al di là di questi aspetti legali, insisto comunque nel dire - come dice la citata rivista - che siamo di fronte a un caso di “presa in giro dei motociclisti”.

Dobbiamo tutti stare maledettamente attenti alla presenza di omologazioni per evitare di comprare prodotti “non conformi”.

Ultima modifica di Wotan; 11-11-2009 a 12:36
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