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Visualizza la versione completa : Scadenza Assicurazione e cono d'ombra


nonholenduro
07-08-2006, 13:14
mi confermate i 15 giorni di copertura oltre la data di scadenza ?

cassa75
07-08-2006, 13:22
confermo......

ɐlɔɐlɔ
07-08-2006, 13:23
Te lo confermo anch'io...

Sei coperto in caso di incidente, ma ricorda che se ti fermano con la assicurazione scaduta sei ugualmente passibile di ammenda!! ;)

ghigoweb
07-08-2006, 13:23
.......ma solo se mantieni la medesima assicurazione

Gigione
07-08-2006, 13:25
Esatto... se avessi disdettato la polizza per passare ad altra compagnia i 15 giorni saltano... inoltre, se ti avvali di compagnie telefoniche tieni presente che non tutte hanno il tacito rinnovo quindi il contratto si risolve alla scadenza (ed anche in questo casono ai15 giorni). ;)

zergio
07-08-2006, 13:27
confermato.
Se l'assicurazione è a scadenza annuale e quindi a rinnovo "tacito".

Non dovresti essere sanzionato neanche ex art.180cds (assenza del contrassegno e del tagliando assicuratvio).

Ma alla provvidenza non c'è mai fine!:cool:

E di fronte a casi prticolari vince solo "chi fal voce più grossa":-o:-o:-o:-o:-o

antomar
07-08-2006, 13:44
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 715,95 a euro 2.867,07.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. (1)

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213. (1)


(1) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.

nonholenduro
07-08-2006, 13:54
Thanxalot ! ;)

zergio
07-08-2006, 14:01
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 715,95 a euro 2.867,07.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. (1)

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213. (1)


(1) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.

Questo è l''art. 193 c.d.s. ma

relativamente al contratto assicurativo ci si rifà invece all'art 1901 del codice civile, che fra le altre cose stabilisce che dal giorno della scadenza vi sono 15 giorni per rinnovare il contratto stesso durante il quale il veicolo è assicurato a tutti gli effetti. Quindi, in questi 15 giorni successivi alla scadenza il veicolo è in regola......
Ci sono però alcuni casi in cui ciò non è vero ad esempio: Se il contratto viene rescisso (la cosiddetta disdetta) alla data di scadenza cessa la copertura assicurativa, è il tipico caso in cui si cambia compagnia assicurativa.
Polizza di durata non annuale, come ad esempio quelle di 5 giorni.

Lecter
07-08-2006, 14:38
Ricorda che la storiella dei 15 giorni vale solo in Italia, se arrivi ad una frontiera e ti chiedeno la copertura assicurativa, anche per un solo giorno sei nel liquame fino al collo. :-)))

antomar
07-08-2006, 14:38
per Zergio73:


3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. .

Si, ma come puoi notare, l'art. del c.d.s. nella fattispecie dei 15 gg. fà menzione proprio del 1901 c.c., a prescindere dagli altri casi da te enunciati nei quali di fatto non esiste copertura per ragioni contrattuali; in questi casi entra in vigore il primo comma che parla di sequestro.

Per il resto è esatto quanto affermi relativamente ai vincoli contrattuali del 1901.

Potrebbe apparire comunque strano il fatto che l'essere in regola come sancito dal c.c. possa essere invece sanzionato dal c.d.s. come infrazione....
A meno che l'art. del c.d.s. si presti a qualche interpretazione che mi sfugge....

zergio
07-08-2006, 19:40
Si, ma come puoi notare, l'art. del c.d.s. nella fattispecie dei 15 gg. fà menzione proprio del 1901 c.c., a prescindere dagli altri casi da te enunciati nei quali di fatto non esiste copertura per ragioni contrattuali; in questi casi entra in vigore il primo comma che parla di sequestro.


A meno che l'art. del c.d.s. si presti a qualche interpretazione che mi sfugge....

Prassi e un attenta lettura vuole che entro i 15gg ( ricorrendo i presupposti summenzionati) nno si applica il 193.
Discorso a parte merita il 181 sempre cds.

come anche il cds prevede " 3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile."

In parole mie se l'assicurazione è scaduta da più di 15gg ma meno di 30gg (i primi 15gg previsti dal 1901 C.C.+ i secondi 15gg previsti dal 193 CDS) usufruisci della riduzione della sanzione pari al 1/4 altirmenti paghi i 700€ eppassa pena la confisca.

ciauz

antomar
07-08-2006, 23:05
Ora che mi sono letto (ri-letto dopo qualche lustro, per la verità) il 1901 c.c. tutto quadra.

Berghemrrader
08-08-2006, 00:45
mi confermate i 15 giorni di copertura oltre la data di scadenza ?

Parlavo con la mia assicuratrice giusto ieri (è anche mia sorella per la cronaca).
Se non hai una assicurazione "stagionale" hai, come ti hanno già indicato, il periodo di 15gg che serve appunto per darti il tempo di rinnovare la assicurazione.
Io parlo di compagnie non-telefoniche, ma suppongo sia la stessa cosa anche per quelle.

sante
08-08-2006, 14:59
mi confermate i 15 giorni di copertura oltre la data di scadenza ?

Solo per rca. Se hai anche furto/incendio, nei 15 giorni risponde solo in caso di incidenti, almeno la mia.

Calidreaming
08-08-2006, 17:45
Con Genertel i 15 gg non esistono la polizza in pratica scade alla scadenza non viene rinnovata in compenso ti fanno la polizza in 4 e 4 otto anche via internet.

antomar
09-08-2006, 10:05
Con Genertel i 15 gg non esistono la polizza in pratica scade alla scadenza non viene rinnovata in compenso ti fanno la polizza in 4 e 4 otto anche via internet.

Se ti riferisci ai primi 15 gg dopo la scadenza, non mi risulta.... io ho una Genertel per la moto e la copertura per il mancato pagamento dura fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno come previsto dal codice civile.....

Se si riferivano a qualche altra forma di contratto contenente qualche altra clausula ora non saprei, ma mi pare strano....(forse per la franchigia, se esiste ancora)....

Poi le compagnie telefoniche non credo possano deviare da quanto stabilito dal codice, a meno di recenti variazioni, ma non ne ho mai sentito parlare...