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aranbenjo
04-05-2006, 19:11
ciao ragazzi avrei un problema da sottoporvi:

oggi pomeriggio sono andato in agenzia a prenotare il biglietto del traghetto per la sicilia, tratta na-ct e ritorno, coperta solo dalla TTTLines

avendo letto su QdE diverse discussioni sull'argomento ho chiesto di poter fare la dichiarazione di valore del mezzo e mi sono sentito rispondere che loro non accettano dichiarazione di valore, quando ho obiettato che è previsto dal codice della navigazione (mi ero anche preparato gli articoli) mi hanno ribattuto che il fatto che sia previsto dal codice della navigazione non significa che loro necessariamente siano tenuti ad accettarla e quando ho fatto presente che altre compagnie la accettano senza problemi mi hanno risposto che la cosa gli sembrava strana

a quel punto, non avendo ulteriori certezze assolute, ho salutato cortesemente dicendo che mi sarei informato ma mi sembra che siano una massa di ca@@ate quelle che mi hanno detto: è come se io il giorno che mi fanno la multa perchè ho violato un articolo del codice della strada la contestassi dicendo che il fatto che una cosa è scritta sul codice non necessariamente mi obbliga a rispettarla:evil: :evil:

qualcuno mi sa dire se hanno ragione loro e, in caso contrario, come dimostrare che sono obbligati ad accettare la dichiarazione????

grazie a tutti
mimmo

azzo
04-05-2006, 19:32
Chiesto anche io l'estate scorsa per il traghetto della Grimaldi, non l'accettavano nemmeno loro, non ho voluto fare il piantagrane perché ero con amici e morosa.

L'art. 423 del codice della nav. dice che se non fai una dichiarazione del valore della merce imbarcata la compagnia in caso di danni o perdita ti paga un'inezia, circa 100 euro, e mi pare sia l'art.423 del codice.:pukerigh:

COmunque anche secondo me sono obbligati a riceverla, magari chiedendo un piccolo supplemento per l'assicurazione (ma piccolo eh).

Io fare un tentativo scrivendo alla compagnia del traghetto, in particolare all'ufficio legale, vedrai che qualcosa ti dicono.

Questione spinosa, soprattutto per un singolo utente come noi e non una ditta che spedisce grossi quantitativi di merce...:(

aranbenjo
04-05-2006, 19:51
scusate ho aperto un altro forum con il titolo "tttlines non accetta dichiarazione di valore...." è che mi è saltata la connessione mentre davo l'invio la prima volta e non sapevo se il messaggio fosse partito o no e quindi ho riscritto tutto daccapo

aranbenjo
04-05-2006, 19:57
L'art. 423 del codice della nav. dice che se non fai una dichiarazione del valore della merce imbarcata la compagnia in caso di danni o perdita ti paga un'inezia, circa 100 euro, e mi pare sia l'art.423 del codice.:pukerigh:

..:(
si, l'articolo è proprio quello e il valore preciso è 103€ e penso pochi centesimi, l'equivalente delle vecchie 200.000 lire

provo a insistere un po' per vedere se riesco a parlare con qualcuno che magari ne sa un po' più del tizio con cui ho parlato oggi

marcobmw
04-05-2006, 20:22
ma non è più semplice andare con una compagnia più cortese e disponibile ?

tano1001
04-05-2006, 21:57
Art. 423 - Limiti del risarcimento
1. Il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all' imbarco.
2. Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all' imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione è inesatta, non è responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l' inesattezza non fu scientemente commessa.

L'art. 423 non obbliga la compagnia ad accettare la dichiarazione del valore del mezzo. Sarebbe comunque una questione discutibile e probabilmente si potrebbe anche riuscire ad avere ragione se non intervenisse l'art. 424 e in particolar modo il secondo comma a placare ogni dubbio:

Art. 424 - Derogabilità delle norme sulle responsabilità
1. Le norme degli articoli 422, 423 sono sempre derogabili a favore del caricatore. Sono derogabili anche a favore del vettore per quanto concerne il periodo di tempo anteriormente alla caricazione e quello posteriore alla scaricazione; e, anche per il periodo che intercorre tra caricazione e scaricazione, relativamente ai trasporti di merci caricate sopra coperta e di animali vivi, relativamente ai trasporti nazionali di merci di qualsiasi genere, nonché per quanto concerne i danni da ritardo. Nei confronti dei terzi l' efficacia delle clausole derogatrici è subordinata alla loro inserzione nella polizza ricevuto per l' imbarco o nella polizza di carico.
2. Le norme anzidette sono infine derogabili, anche fuori delle ipotesi e dei limiti previsti nel precedente comma, qualora non venga emessa polizza di carico, né altro documento negoziabile.

quel "qualora non venga emessa polizza di carico" libera la compagnia da qualsiasi obbligo ad accettare dichiarazioni di volontà e simili.