Visualizza la versione completa : parcheggio moto in stallo auto
gardaman
26-06-2017, 10:59
se si parcheggia la moto in uno stallo per auto e pago regolarmente il biglietto, possono gli ausiliari della sosta fare la multa, sostengono che anche se pago il ticket sono passibile di sanzione.
Grazie
Credo (credo) si attacchino al fatto che quello di cui parli potrebbe essere previsto come parcheggio "auto". Ma quantomeno dovrebbe essere scritto da qualche parte
credo abbian ragione se parliamo di parcheggio pubblico, è per auto..
certo che se lo fanno e non ci son parcheggi dedicati alle moto sarebbero da incool8
nicola66
26-06-2017, 11:48
bisogna vedere se sia un' infrazione sanzionabile dagli ausiliari che credo abbiano potere di multare sono per mancato pagamento o tempo scaduto.
secondo me, nel caso, la può fare solo un vigile urbano.
Qui da me c'è una via strisce blu dove tutti per pigrizia parcheggiano in contromano e l'ausiliare mi aveva detto che per quel tipo di infrazioni occorreva il vigile.
whitefly
26-06-2017, 12:19
A Roma nei parcheggi moto ci trovi le Smart e quindi o la posteggi sul marciapiede (con il rischio di prendere la multa) oppure tra le auto in sosta (con il rischio che te la buttino giù) Diverse volte ho fatto notare ai vigili che non potevo posteggiare causa Smart ma niente: le auto posteggiate sui posti moto non le multano!!! Avanti così
63roger63
26-06-2017, 12:37
Bisognerebbe fare come in Francia...se sei sicuro che parcheggiando la Smart su uno stallo per moto ti ritrovi certamente le ruote sgonfie...sicuramente non ci parcheggi.
C'est plus facile...
nicola66
26-06-2017, 12:55
Diverse volte ho fatto notare ai vigili che non potevo posteggiare causa Smart ma niente: le auto posteggiate sui posti moto non le multano!!! Avanti così
vabbé qui siamo all'omissione d'atto d'ufficio.
è anche strano che rinuncino a 40€ facili.
nota interessante ...
Il comma 5 dell'art. 157 prescrive che nelle zone predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.Se � assente il segnale che riserva il parcheggio ad una determinata categoria di veicoli, gli stalli di sosta possono essere occupati legittimamente nel modo prescritto dalla segnaletica da tutti i veicoli indicati nell'art. 46 del c.d.s.
Riporto articolo CdS
Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento. (1)
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l?impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 216 a euro 432. (2) (4)
8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. (3)
segue CdS...
Art. 46. Nozione di veicolo.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 46. Nozione di veicolo.
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.(1)
(1) Articolo modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
nota interessante ...
per quello dicevo che "dovrebbe essere scritto da qualche parte" che son parcheggi riservati ai mezzi a tre o quattro ruote
In aggiunta, può essere utile anche questo...
Art. 120. Regolamento di Attuazione
Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio
1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che forniscono indicazioni utili a tal fine, sono:
a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (fig. II.74). Deve essere usato per indicare i luoghi dove è stato disposto il divieto di sosta dei veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per regola generale vige il divieto. Lungo le strade extraurbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta è permanente, ed ha valore anche nelle ore notturne. Lungo le strade urbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 20. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi:
1) i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto (pannello integrativo modello II.3);
2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello II.4/b);
3) i periodi relativi a giorni e ad ore in divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale mediante macchine operatrici o con altri mezzi (pannello integrativo modello II.6/q2 o, in versione integrata, modello II.8/a).
b) il segnale DIVIETO DI FERMATA (fig. II.75). Deve essere usato per indicare i luoghi dove in assenza di iscrizioni integrative sono vietate in permanenza la sosta e la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo. Il segnale non deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.6/m poichè la rimozione coatta può comunque essere eseguita a norma dell'articolo 159, comma 1, lettera c), del Codice. I segnali DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA possono essere integrati dagli specifici segni orizzontali;
c) il segnale PARCHEGGIO (fig. II.76). Può essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua ortogonale), nonchè categorie ammesse o escluse. Il segnale può essere inserito in quelli di preavviso e di direzione;
d) il segnale PREAVVISO DI PARCHEGGIO (fig. II.77). Indica la direzione da seguire verso il più vicino parcheggio.
e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78). Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige in permanenza il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del Codice. Il segnale ha dimensioni normali di 45 x 25 cm e dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e a spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.
2. Le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di sosta e di fermata devono essere concise e del tipo "7.30 - 19.00". Nel caso di divieto di sosta valido per un'intera giornata deve essere apposta l'indicazione "0 - 24". Per indicarne l'inizio, la ripetizione e la fine, si adottano pannelli integrativi modello II.5. Per indicare l'estesa si impiegano pannelli integrativi modulo II.2. Eccezioni permanenti al divieto di sosta - esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per le ambulanze - sono indicate con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. II.79/a, II.79/b). Per segnalare all'utenza la rimozione coatta del mezzo nel tratto segnalato perchè costituisce intralcio o pericolo per la circolazione, si impiega il pannello integrativo modello II.6/m ZONA RIMOZIONE con la stessa validità oraria del segnale di divieto.
3. Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per segnalare l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso, limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile (fig. II.79/c).
4. I segnali di PARCHEGGIO e PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono essere corredati di pannello integrativo modello II.1 o modello II.4/a per indicare rispettivamente distanza e categoria di veicoli cui il parcheggio è riservato. Il segnale PARCHEGGIO in formato ridotto può essere usato in combinazione con segnali di DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per indicare deroghe ai divieti per quelle particolari, singole categorie, elencate al comma 1, lettera a), punto 2), aventi invece diritto a sostare o a fermarsi. La figura II.79/d rappresenta un esempio di cartello composito per indicare varie regolamentazioni flessibili utili nei centri abitati o nelle località turistiche.
whitefly
26-06-2017, 15:07
@nicola66: forse al nord, ma qui nel profondo sud famo come ce pare, vigili compresi :-) :-) :-) Per girare in città mi faccio la Smart e risolvo :-)
per come la so, se insieme al cartello c'è questo:
http://www.shoplombardelli.it/8859-thickbox_default/cartello-auto.jpg
solo automobili, altrimenti ci parcheggi quello che vuoi finchè lo fai senza uscire dalla strisce
e se limiti alle sole automobili un parcheggio, devi garantire nei dintorni la presenza di parcheggi adatti ad altri tipi di veicoli
asderloller
26-06-2017, 15:25
parcheggiato senza farmi mai troppe domande.
l'unica volta che ho avuto un dubbio è stato in trentino, dovevo parcheggiare la moto ma non c'era posto dove farlo, allora in quello a pagamento ho chiesto ad un vigile che passava di là se potevo parcheggiare.
mi ha detto faccia pure. non ho trovato multe dopo.
A Torino se parcheggi nelle strisce blu la moto non devi pagare, anche perché dove metteresti il ticket? Se lo possono ovviamente fregare...
ettore61
26-06-2017, 19:13
a Bellagio, ho chiesto al vigile se potevo parcheggiare la moto nelle strisce blu, pagando.
mi ha detto di no e che ci provavo mi avrebbe multato.
si si può parcheggiare negli stalli, se non c'è un divieto specifico per la categoria indicata dei motocicli.
Purtroppo capita anche a me e un vigile mi ha "redarguito" perché ho parcheggiato sul marciapiede (una mezza rotonda larga 4 metri), quando gli ho fatto notare che non avevo altra scelta perché 1 auto occupava i 6 posti moto disponibili, mi ha dato del "rompiglione..." e se ne è andato, ma la multa alla macchina non lha data
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... ho fatto notare ai vigili che non potevo posteggiare causa Smart ma niente: le auto posteggiate sui posti moto non le multano!!!
Effettivamente...io una volta ho fatto notare a 2 vigili che non c era più posti x moto ,occupati dalle auto e non avevo più possibilità in zona ( piccolo paesino estivo invaso dai vacanzieri)
Me l hanno fatta lasciare fuori da spazi consentiti" che tanto c erano loro" ma alle auto nessuna sanzione 🙈
Se non c'è il cartello con l'automobile (o altro tipo di veicolo diverso dalla moto), mostrato da rasu, è sempre possibile parcheggiare la moto nel modo prescritto dalla segnaletica.
Se poi gli stalli sono paralleli al marciapiede, dovrebbe essere possibile parcheggiare due moto nello stesso stallo, purché una accostata al marciapiede e una in doppia fila :lol:, secondo quanto stabilito dall'art. 158 comma 2. Lett. c).
anche perchè la perfetta coincidenza dimensionale con lo stallo è impossibile ottenerla per tutti i mezzi... quelli con le smart non parcheggerebbero mai, debordano dagli stalli permotocicli e non riempiono abbastanza quelli per autovetture:lol:
wotan, il tuo nuovo avatar sarà bellissimo, ma non capisco cosa raffigura... non puoi rimettere quello vecchio con lando buzzanca?
:lol: bestia!
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