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Visualizza la versione completa : modifca legge 168/05


Trinitro
02-11-2005, 11:19
news federmoto (http://www.federmoto.it/news.asp?30375)

ma voi ne sapevate nulla?

Theduke
02-11-2005, 11:21
e meno male, stavo imparando ad alzare la visiera con il piede sinistro :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Patologo
02-11-2005, 11:24
io non trasporto mai passeggeri non consentiti e, se posso, non casco...eppoi non riesco a star fermo 90 giorni sul ciglio della strada...eccomunque non mi cale

antanik
02-11-2005, 11:29
news federmoto (http://www.federmoto.it/news.asp?30375)

ma voi ne sapevate nulla?

...credo ci fosse un post qualche tempo fa con queste modifiche... resta comunque il PROBLEMA che se tamponi uno e questi ti querela per avere il risarcimento dall'assicurazione.... scatta la CONFISCA ...come se avessi usato la moto per uno scippo etc. etc. lo stesso vale se in un incidente ti danno concorso di colpa...

elikantropo
02-11-2005, 11:31
siamo certi che la modifica sia stata approvata in via definitiva e che sia già in vigore?

elikantropo
02-11-2005, 11:47
oltre alla mancata distinzione tra dolo e colpa manca quella tra delitti e contravvenzioni

Trinitro
02-11-2005, 11:50
qualcuno per pietà
riesce a trovare il testo ufficiale APPROVATO
ammesso che sia stato approvato?

non resito... voglio fare una penna!

bingo
02-11-2005, 11:52
io ogni tanto un giretto la cane glielo faccio fare.

P.S. però gli metto il casco.

EnroxsTTer
02-11-2005, 11:54
come ha gia' fatto notare antanik qualcosina in meglio hanno fatto ma resta una legge degna di essere messa su http://www.dumblaws.com/

A law to reduce crime states: "It is mandatory for a motorist with criminal intentions to stop at the city limits and telephone the chief of police as he is
entering the town."

:lol:

elikantropo
02-11-2005, 12:00
io ho trovato questo, in questo link
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlmess&leg=14&id=149608

(leggendo qui sembra ancora da approvare da parte della camera
http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/23338.htm)


Art. 1-septiesdecies. – 1. All’articolo 213 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:
“2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. È altresì sempre disposta la confisca quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171. A cura della autorità di polizia il motoveicolo sottoposto a fermo amministrativo dovrà essere rimosso e trasportato in specifico deposito individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e custodia. Alla scadenza del periodo di tre mesi, sarà facoltà del proprietario, entro il termine perentorio di dieci giorni, previa esibizione all’autorità di polizia procedente delle ricevute attestanti il pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di trasporto e custodia, e su rilascio del conseguente relativo nulla osta, ottenere la restituzione del motoveicolo. In caso contrario, alla scadenza del termine di dieci giorni, la competente autorità territoriale di Governo disporrà la confisca del motoveicolo. Nei confronti del provvedimento di fermo amministrativo, di cui all’articolo 170, comma 7, non è ammessa la sospensione dell’esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se non previa denuncia di falso nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia procedenti presentata contestualmente all’atto contenente il ricorso e l’istanza di sospensione. Tali disposizioni non si applicano ai ciclomotori e ai motoveicoli che al momento del fermo amministrativo stesso siano già oggetto di furto o rapina“.
2. All’articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Alle violazioni previste dal comma 2, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI“.
3. All’articolo 171, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: “trenta giorni“ sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni“.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie per le violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ai sensi del comma 2-sexies dell’articolo 213 del medesimo decreto legislativo, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo.



resta una schifezza

Trinitro
03-11-2005, 11:15
se ciò che è scritto è corretto, vi è ancora disparità con gli automobilisti
e quindi è ancora CONTRO LA COSTITUZIONE!
se ti beccano 2 volte senza cinture non c'è la confisca
se vai a sbattere e ti denunciano per lesioni con un motociclo c'è la confisca
con un'auto invece non c'è nulla!

AAAAAARRRRGGGGHHHHHHH

CONFISCA=alienazione della proprietà!!!

cidi
03-11-2005, 11:28
dopo la modifica al senato il testo deve tornare alla camera.

su motosprint di questa settimana c'e' una lettera di un senatore (non ricordo ne' mi frega il nome) che annuncia le modifiche con tono vittorioso, pare proprio un lancio preelettorale....

rimane una legge del piffero, modifiche incluse. e' iniqua.

elikantropo
03-11-2005, 11:31
procurare lesioni è un delitto (colposo o doloso) colpo di frusta.......


quella che segue è una contravvenzione forma "minore" di reato che se non erro non prevede la distinzione tra dolo e colpa, la moto può benissimo disturbare l'occupazione e/o il riposo.........
Art. 659 codice penale (grassetto evidenziato da me)

- Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone -

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.

Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.