enzongr
04-03-2015, 11:15
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NOTE A seguito della soppressione della tassazione ridotta per le auto di interesse storico di età compresa tra i venti e i
trent'anni, operata dalla legge di stabilità 2015, le regioni non possono intervenire nella disciplina delle tasse
automobilistiche modificando la soggettività passiva del tributo, introducendo o mantenendo in vigore esenzioni che non
sono previste dalla legislazione statale. Non è quindi possibile assoggettare i veicoli in questione a una tassa di possesso
forfetaria, come sostenuto da alcune Regioni, poiché la legge statale prevede che a essi si applichino le regole ordinarie
del pagamento della tassa automobilistica di possesso, in quanto la tassa automobilistica, come avallato anche dalla Corte
Costituzionale, non può essere annoverata tra i "tributi propri" della regione, ma tra i "tributi regionali derivati", giacché è
istituita e regolata da legge statale.
Documento
ora è proprio fine dei giochi
Enzo
NOTE A seguito della soppressione della tassazione ridotta per le auto di interesse storico di età compresa tra i venti e i
trent'anni, operata dalla legge di stabilità 2015, le regioni non possono intervenire nella disciplina delle tasse
automobilistiche modificando la soggettività passiva del tributo, introducendo o mantenendo in vigore esenzioni che non
sono previste dalla legislazione statale. Non è quindi possibile assoggettare i veicoli in questione a una tassa di possesso
forfetaria, come sostenuto da alcune Regioni, poiché la legge statale prevede che a essi si applichino le regole ordinarie
del pagamento della tassa automobilistica di possesso, in quanto la tassa automobilistica, come avallato anche dalla Corte
Costituzionale, non può essere annoverata tra i "tributi propri" della regione, ma tra i "tributi regionali derivati", giacché è
istituita e regolata da legge statale.
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ora è proprio fine dei giochi
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