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corr62
03-03-2014, 16:04
Sto per acquistare presso un concessionario Suzuki una moto usata. Il venditore mi ha fatto firmare un foglio dove sono descritti i termini di garanzia sull'usato. Affinchè tale garanzia sia valida per tutto l'anno previsto, l'acquirente ha l'obbligo di portare la moto nell'officina del venditore, percorsi 3000 km., per il cambio olio e vari controlli, pena decadimento della stessa. A me non sembra una richiesta regolare, voi cosa ne dite?:confused:

emmegey
03-03-2014, 16:06
Sto per acquistare presso un concessionario Suzuki una moto usata. Il venditore mi ha fatto firmare un foglio dove sono descritti i termini di garanzia sull'usato. Affinchè tale garanzia sia valida per tutto l'anno previsto, l'acquirente ha l'obbligo di portare la moto nell'officina del venditore, percorsi 3000 km., per il cambio olio e vari controlli, pena decadimento della stessa. A me non sembra una richiesta regolare, voi cosa ne dite?:confused:

Priva dell'acquisto hai già dovuto firmare?
Ma lascia perdere....:lol::lol::lol::lol::lol::lol:

corr62
03-03-2014, 16:09
No, scusa, non ho ancora acquistato la moto, ma l'ho "bloccata" dando un anticipo, in attesa di ritirarla a giorni.

dino_g
03-03-2014, 16:17
Secondo me è un ricatto. Comunque leggi qui (http://www.laleggepertutti.it/18021_acquisto-di-beni-usati-quale-garanzia), la garanzia è dovuta, quel concessionario vuole raccattare qualche soldo dal tagliando forzoso. Che c'entra il tagliando con i difetti dell'oggetto? E' chiaro che se la lasci senza olio e spacchi il motore non è vizio della cosa venduta ma è colpa tua....
Io andrei altrove, i ricatti non mi piacciono.

Dario C.
03-03-2014, 16:23
Il concessionario è obbligato a fornire una garanzia sull'usato per almeno 12 mesi.

Non c'è scritto da nessuna parte che il concessionario è obbligato a seguire le indicazioni di manutenzione della casa costruttrice.

Ergo,
se il concessionario nelle condizioni di garanzia (che DEVE fornirti) ti indica che la garanzia è valida se tu fai il tagliando presso la sua officina ogni 3000 km, per far valere quella garanzia devi seguire le condizioni.

Non c'è se e ma. E' così.

Ti sembra una cagata? Sono daccordo, ma è così.

Teo Gs
03-03-2014, 16:57
....praticamente devi fare il tagliando dal conce fra 3000km per avere la garanzia secondo legge.....prova a contrattare se non hai già concluso l'acquisto..;)!!!

Dario C.
03-03-2014, 17:04
Pensa che io ho "acquistato" il GS scambiando usato-usato e una piccola somma dovuta alle spese.

La garanzia di 12 mesi comprendeva tutto a esclusione delle parti elettriche e elettroniche, a patto che facessi il tagliando a 1000 km (dall'acquisto), 3000 km, 5000 km, 7000 km, 9000 km, 11000 km e poi finiva il libretto di garanzia e tagliandi.

Gli feci notare che bmw prescrive per la serie f800 il tagliando ogni 10.000 km e che faccio circa 2/3000km al mese, e non avrei potuto portare la moto in officina ogni 3 settimane...
Scancellò le cifre e le sostituì con 5/10/15/20/25 mila km.... ma non glie l'ho mai portata lo stesso.

Nell'anno di garanzia mi si è fritto l'alternatore e qualche lampadina, che comunque non sarebbero stati coperti.

corr62
03-03-2014, 17:32
A pensare male, se fosse disonesto, il concessionario potrebbe agire in 2 modi:
1) evitare di fare il tagliando adesso (la moto ha 8000 km ed il precedente tagliando dovrebbe essere stato fatto a 6000, quindi solo 2000 km fa), per farlo tra 3000 km. a mie spese.
Oppure
2) Fare il tagliando adesso e fingere di farlo tra 3000 km, tanto sarebbe inutile, facendomi pagare comunque il dovuto.
:(
Sono solo cattivi pensieri, :snakeman:che non rispecchiano la realtà! (forse...):-o

dcsr75krapfen
03-03-2014, 17:35
i 12 mesi di garanzia sono il minimo previsto di legge e non possono essere subordinati ad alcunché tanto meno ad un tagliando che dovrai pagare.

questa clausola è NULLA non indietreggiare sul punto.

ci sta a provà.

Teo Gs
03-03-2014, 17:42
....#8

...alla luce delle tue spiegazioni.....ce sta a prova'.....!!!! ....ma la garanzia te la deve dare senza troppi se e ma....;)!!!!!

Dario C.
03-03-2014, 17:51
i 12 mesi di garanzia sono il minimo previsto di legge e non possono essere subordinati ad alcunché tanto meno ad un tagliando che dovrai pagare.


......Fonte?

Sarebbe come dire ..."la casa costruttrice deve darti la garanzia a prescindere che tu faccia i tagliandi o meno"... e non mi sembra che sia così.

piemmefly
03-03-2014, 18:22
Ma porc....:mad::mad::mad:
E questi, magari, dicono che c'è crisi.... e guarda che cosa si vanno a inventare per spennare soldi alla gente, anzichè farsi il mazzo e cercare di puntare sulla qualità del servizio.
Ma porc....:mad::mad::mad:

Skiv
03-03-2014, 19:17
Ma non è per caso che la moto ha, per dire, tipo 16000km e il tagliando è tra 3000km? In questo caso ci potrebbe anche stare, ha fatto il tagliando ai 13mila, a 16 è stata rientrata e venduta e tra 3000 hai il tagliando dei 6000.
In caso contrario chiederei, perchè 3000km da un tagliando all' altro sono un pò pochini a meno che tu non stia comprando una VOR

FabioTR
03-03-2014, 19:23
Anche a me capitò una cosa del genere quando comprai il transalp. Ovviamente non feci nessun tagliando al contrario di ciò che lui mi aveva detto, fatalità volle che dopo 8 mesi si ruppe la centralina dell'abs. Ovviamente iniziò con la storia del tagliando non fatto, per farla breve, visto che la cifra della riparazione non era proprio irrisoria mi finsi interessato ad un altra moto che aveva nel salone ma purtroppo causa la spesa per la riparazione non potevo permettermi...guarda caso saltò fuori un modo per aggirare il cavillo e riparare la moto in garanzia...inutile dire che una volta riparata la moto espressi il mio pensiero su di lui in maniera molto civile e me ne andai senza mai più rimettere piede da quel concessionario. Morale la storia del tagliando è solo una scusa per spillare soldi, la garanzia sull'usato è coperta da un assicurazione che ti paghi nel prezzo della moto. Il concessionario non ci mette ne rimette un euro.

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corr62
03-03-2014, 19:47
Ma non è per caso che la moto ha, per dire, tipo 16000km e il tagliando è tra 3000km? In questo caso ci potrebbe anche stare, ha fatto il tagliando ai 13mila, a 16 è stata rientrata e venduta e tra 3000 hai il tagliando dei 6000.
In caso contrario chiederei, perchè 3000km da un tagliando all' altro sono un pò pochini a meno che tu non stia comprando una VOR

Come ho già scritto a moto ha 8000 km, quindi il tagliando dovrebbero averlo fatto ai 6000 e lo rifaranno adesso, prima della consegna. Il prossimo sarebbe dunque previsto tra 6000 km e non tra 3000, come richiedono loro per far valere la garanzia.

TAG
03-03-2014, 20:53
a quel punto, potresti patteggiare la cifra da spendere per il controllo e cambio olio, inserendola a contratto

se è solo cambio olio (e no filtri vari) e qualche controllo generico, potresti anche salvarti con 50-60 euro e bona lè

dcsr75krapfen
04-03-2014, 09:26
Titolo III

Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo

Capo I

Della vendita dei beni di consumo

Art. 128.
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
d) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

Art. 129.
Conformita' al contratto

1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Art. 130. (1)
Diritti del consumatore

1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo tennine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.

(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Art. 131.
Diritto di regresso

1. Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Art. 132.
Termini

1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si' prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 133.
Garanzia convenzionale

1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

Art. 134.
Carattere imperativo delle disposizioni

1. E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
3. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 135.
Tutela in base ad altre disposizioni

1. Le disposizioni del presente capo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.


eppoi c'è la direttiva Monti 1400/2002 che consente di fare i tagliandi presso tutte le autofficine di sto mondo a condizioni di rispettare le direttive delle case costruttrici.

per inciso una cosa è la garanzia legale di conformità un'altra è la garanzia convenzionale che può essere pattuita fra venditore e compratore in aggiunta a quella di conformità.

Tommasino
04-03-2014, 09:55
l'acquirente ha l'obbligo di portare la moto nell'officina del venditore, percorsi 3000 km., per il cambio olio e vari controlli, pena decadimento della stessa. :

E' una imposizione sicuramente, ma tu hai chiesto l'importo di spesa per questo controllo? E in un altra officina quanto spenderesti? Oppure sei uno che tale manutenzione fa da se? In quest'ultimo caso hai sicuramente ragione.

corr62
04-03-2014, 15:46
E' una imposizione sicuramente, ma tu hai chiesto l'importo di spesa per questo controllo? E in un altra officina quanto spenderesti? Oppure sei uno che tale manutenzione fa da se? In quest'ultimo caso hai sicuramente ragione.

In effetti sembra che il tutto si limiti ad un semplice cambio olio e piccoli controlli, con spesa prevista di 50/60 Euro. Ma se non porto la moto nell' officina del concessionario dopo 3000 km. la garanzia sull'usato decade.:(

Ste02
04-03-2014, 15:51
Il post n. 17 chiude ogni discussione. Purtroppo i consumatori sono informati zero sui propri diritti. E davanti alla moto ragionano con le parti basse anziché col cervello. Come davanti alla patata! :-)

Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk

Dario C.
04-03-2014, 19:47
secondo me la fate troppo facile.

Vi voglio vedere davanti ad un giudice, insieme al venditore, a dimostrare che la rottura di qualcosa è colpa del venditore che ha venduto qualcosa di "non conforme" mentre lui afferma (carte alla mano) di aver effettuato tutti i controlli sul mezzo, di averlo venduto tagliandato e controllato, e che si è rotto per normale usura o utilizzo non corretto. ;)

pancomau
04-03-2014, 20:09
secondo me la fate troppo facile......

perchè... secondo te se invece ha fatto un cambio olio dopo 3000km cambia qualcosa davanti al giudice?


mi sa che stai confondendo delle clausole vessatorie con il fatto che il prodotto venga utilizzato per le finalità per cui è stato comprato/venduto, e secondo le norme d'uso e di manutenzione che ci si aspetta per un prodotto di quel genere.

peraltro... per quanto concerne anche altre limitazioni ed esclusioni (che solitamente ci sono scritte su questi tagliandini (tipo esclusione impianto elettrico), sono illegali anche quelle, perchè se non sono materiale d'uso (per cui è prevista una vita utile X) sono comunque parte del prodotto venduto. (art 134 - 1)

per favore non confondiamo garanzia convenzionale con garanzia legale!!!

Dario C.
04-03-2014, 21:49
Quindi questo libretto di garanzia è fuori legge?

http://i846.photobucket.com/albums/ab29/theunkboy/IMG_20140304_210659_zps00817474.jpg (http://s846.photobucket.com/user/theunkboy/media/IMG_20140304_210659_zps00817474.jpg.html)
http://i846.photobucket.com/albums/ab29/theunkboy/IMG_20140304_210715_zpse0006a06.jpg (http://s846.photobucket.com/user/theunkboy/media/IMG_20140304_210715_zpse0006a06.jpg.html)
http://i846.photobucket.com/albums/ab29/theunkboy/IMG_20140304_210730_zps51d032c2.jpg (http://s846.photobucket.com/user/theunkboy/media/IMG_20140304_210730_zps51d032c2.jpg.html)
http://i846.photobucket.com/albums/ab29/theunkboy/IMG_20140304_210748_zpse6267ce3.jpg (http://s846.photobucket.com/user/theunkboy/media/IMG_20140304_210748_zpse6267ce3.jpg.html)
http://i846.photobucket.com/albums/ab29/theunkboy/IMG_20140304_210806_zps889443a1.jpg (http://s846.photobucket.com/user/theunkboy/media/IMG_20140304_210806_zps889443a1.jpg.html)
http://i846.photobucket.com/albums/ab29/theunkboy/IMG_20140304_210837_zpsbbd7a65f.jpg (http://s846.photobucket.com/user/theunkboy/media/IMG_20140304_210837_zpsbbd7a65f.jpg.html)
http://i846.photobucket.com/albums/ab29/theunkboy/IMG_20140304_210855_zps67579d6a.jpg (http://s846.photobucket.com/user/theunkboy/media/IMG_20140304_210855_zps67579d6a.jpg.html)
http://i846.photobucket.com/albums/ab29/theunkboy/IMG_20140304_210924_zps916a0508.jpg (http://s846.photobucket.com/user/theunkboy/media/IMG_20140304_210924_zps916a0508.jpg.html)
http://i846.photobucket.com/albums/ab29/theunkboy/IMG_20140304_210951_zpsaee230dd.jpg (http://s846.photobucket.com/user/theunkboy/media/IMG_20140304_210951_zpsaee230dd.jpg.html)
http://i846.photobucket.com/albums/ab29/theunkboy/IMG_20140304_211019_zpsfc9c6871.jpg (http://s846.photobucket.com/user/theunkboy/media/IMG_20140304_211019_zpsfc9c6871.jpg.html)

PMiz
05-03-2014, 08:33
Questa dei tagliandi "obbligati" per mantenere la garanzia sull'usato e' una novita' per me ...

Mi pare che se ne inventino sempre di nuove pur di fregarti ...

Almeni sapere preventivamente quanto costerebbero questi tagliandi ... :confused: