Visualizza la versione completa : ....peccato!
peccato, perchè mi aveva fatto un ottima impressione; peccato, perchè lo avevo trovato veramente ben fornito e anche con dei buoni prezzi.... mi riferisco a MotoRaceRoma.
A fine luglio (prima della convenzione con QDE) ho acquistato 2 giacche air della Revit per me e mia moglie; a fine agosto dopo averla indossata per una decina di giorni, mi accorgo che alla giuntura tra collo e schiena è saltata la cucitura di circa 4 cm. Porcaccia miseriaccia! chiamo il negozio qualche giorno dopo e mi dicono di portaglielo con lo scontrino che sicuramente è coperto da garanzia. Così faccio. Il 3 settembre - che era un sabato - lascio la mia giacca al negoziante con la sua promessa che al lunedì mi avrebbe fatto sapere. Dopo circa una settimana (più per curiosità che per effettiva esigenza) lo chiamo per avere notizie: la risposta è stata la seguente: la sua giacca, come da garanzia revit, è stata spedita in Olanda per una eventuale "riparazione" o sostituzione, dal terminale mi risulta rispedita e nel giro di 3 o 4 giorni dovrebbe tornare in negozio. Poi il nulla aspetto una settimana e richiamo per avere notizie: la risposta questa volta un pò scocciata è stata "senta ho il suo numero di telefono, quando mi torna la giacca la chiamiamo noi, questo prevede la garanzia Revit".... Mah .... da allora siamo arrivati ad oggi... e ancora il nulla! Peccato....
Aspetta almeno la conclusione. A me un caso analogo con un prodotto Dainese (altro rivenditore avviamente, ma procedura simile), quando ritorno' il pacco mi dissero che era colpa mia e dovetti tenerlo cosi', uso non consono...
Sicuramente mi aspetto di tutto! per il momento voglio essere ottimista, anche se fino ad ora per il post-vendita devo dare un giudizio negativo al negoziante e non alla casa produttrice (non credo che revit si preoccupi di una giacca air!).....
La mia giacca Dainese, per una riparazione in garanzia, mi è stata restituita dopo 1 mese viaggiando in Italia.
Non disperare ci vuole il suo tempo.
Er Francese
07-10-2011, 15:20
Ciao Apass...ho regalato ad un amica una giacca della Rev'it comprata da motoRace a Roma (prima della convenzione pure io) e dopo una settimana è saltato un bottone, l'abbiamo riportata ed l'hanno spedita anche in questo caso...devi avere pazienza, la giacca è tornata dopo circa 1 mese con il bottone cambiato...secondo me loro non centrano nulla, è la Rev'it che ha tempi lunghi per rimandare i capi...
comunque io non ho mai avuto risposte scocciante fortunatamente altrimenti ci passavo direttamente come ti consiglio di fare a questo punto...
Ciao
Sicuramente una certa scocciatura ci stà e sono d'accordo sulla poca cortesia del negozio.
per quanto riguarda i tempi, ho potuto vedere, con esperienza dall'interno di grosse aziende, che logistica e spedizioni non sono mai cosa semplice e immediata.
sia ben chiaro che non voglio fare l'avvocato del diavolo....è solo una costatazione di come spesso vanno le cose.
il mese ci può stare, ma quello che non sopporto è la sufficienza nelle risposte: dire mi risulta dal terminale che è stato spedito ed è in consegna in 3 o 4 giorni e invece passano 3 settimane mi dimostra che c'è qualcosa che non và, forse il terminale è rotto!!!
oppure la richiamo tra un paio d'ore (dopo la mia seconda telefonata) e poi il silenzio la trovo una leggerezza nei confronti del cliente.
Comunque ho deciso di aspettare una loro "telefonata" (ormai l'air mi serve a poco!!)
EnricoSL900
07-10-2011, 15:46
fino ad ora per il post-vendita devo dare un giudizio negativo al negoziante e non alla casa produttrice (non credo che revit si preoccupi di una giacca air!).....
Scusa... lavoro in un negozio Euronics, e anche se il campo è completamente diverso anche io ho ogni giorno a che fare con riparazioni e centri assistenza. E spesso il cliente, come nel tuo caso, se la prende con il negoziante: perché? Io mi sono trovato più volte a chiamare centri assistenza che se ne sbattono letteralmente le balle del problema del mio cliente che, tanto, devo gestire io in negozio. E mi trovo davanti gente che a volte arriva persino a urla e offese per qualcosa che io non posso direttamente gestire. Mi sta bene che il cliente si incazzi se ritardo nella consegna di un pezzo nuovo che ho in negozio, ma se a me quel pezzo in assistenza non rientra che posso fare, a parte sollecitare chi lo deve riparare?
Come la gente non voglia capire questo, proprio non riesco a... capirlo. :-o
Scusa Enrico, ma forse non sono stato abbastanza chiaro! ripeto a me il mese stà bene, se è necessario anche tre! quello che non accetto è la presa in giro. Secondo, non mi sono incazzato e non ho fatto scenate con nessuno. il mio pricipio è che se pretendi educazione devi dare educazione! secondo stiamo parlando di un negozio con tre o quattro dipendenti quindi diciamo una situazione più famigliare di Euronics. Ne stò parlando qui perchè anche questa è una delle tante esperienze che si condividono su un forum come questo. Ripeto come detto inizialmete il nogozio mi aveva fatto un'ottima impressione,,,, peccato per la gestione del post
......secondo me loro non centrano nulla, è la Rev'it che ha tempi lunghi per rimandare i capi...
e non potrebbe essere altrimenti, visto che li richiamano in fabbrica !!
.......graaaande organizzazione ! :(
Le case hanno i loro tempi, i negozianti questo lo possono anzi lo devono spiegare al cliente ma sempre usando i giusti modi ed applicando quel minimo di gentilezza che non guasta mai. Inoltre dovrebbero sapere che è sempre deleterio mentire al cliente circa i tempi di riconsegna. E' vero che la faccia ce la mette l'esercente ma proprio per questo è lui che deve fare in modo che il cliente non sia scontento perché il cliente è di lui che si ricorderà nel bene e nel male.
Panzerkampfwagen
07-10-2011, 16:24
Giacca BMW e manica strappata.
Quattro mesi. Italia-Germania-Irlanda-germania-Italia.
Ha fatto più km la giacca della moto.
Per il resto c'è Mastercard.
dispiace ma in queste cose è fondamentale il negoziante.... (come per la moto il conce) dipende dalla forza che ha nei confronti della ditta... ;-) io ad esempio ne conosco uno che ti avrebbe dato una giacca nuova e poi ci avrebbe pensato lui a farla passare ;-)
Tricheco
07-10-2011, 16:28
porca pupazza
...che ti avrebbe dato una giacca nuova e poi ci avrebbe pensato lui a farla passare ;-)
Che poi sarebbe il comportamento da tenere sempre: il responsabile della garanzia è il venditore, non il produttore.
Che poi sarebbe il comportamento da tenere sempre: il responsabile della garanzia è il venditore, non il produttore.
In realtà mi sarei aspettato questo! Comunque incredibile ma vero ho appena ricevuto la telefonata..... La giacca é stata appena scaricata, la può venire a ritirare.... Sarà la forza di Qde:D:D:D
Ripeto e ci tengo che il negozio mi ha fatto una buona im pressione, solo che per la prossima volta pretenderò più chiarezza dall'inizio.
Ciao e grazie a tutti
Giacca SPIDI 365 con cerniera manica da sostituire.
L'ho riavuta in 10 gg. e, visto analoghi trattamenti pregressi su altri prodotti, ho scritto una lettera di encomio in favore della SPIDI e del mio fornitore Cumoto di Napoli pubblicata su Motociclismo. ;)
sillavina
07-10-2011, 19:28
Ha fatto più km la giacca della moto.
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
E spesso il cliente, come nel tuo caso, se la prende con il negoziante: perché?
Forse perchè per legge la garanzia è fornita dal venditore, e non dal produttore? Forse perchè da consumatore ho diritti legali più ampi di quelli contrattuali che mi offre il produttore con una sua (eventuale) garanzia limitata?
Forse perchè posso passare e "rompere" in negozio senza essere messo in attesa dal centro assistenza per 3 ore?
Mah...:confused::confused::confused:
Giacca BMW e manica strappata.
Quattro mesi. Italia-Germania-Irlanda-germania-Italia.
Ha fatto più km la giacca della moto.
Per il resto c'è Mastercard.
Spettacolare la sintesi e da ribalta il commento.:D:D:D:D
EnricoSL900
07-10-2011, 21:45
Forse perchè per legge la garanzia è fornita dal venditore, e non dal produttore? Forse perchè da consumatore ho diritti legali più ampi di quelli contrattuali che mi offre il produttore con una sua (evenuale) garanzia limitata?
Spesso la gente nemmeno sa lontanamente come sia fatta la legge. Mi capita spesso di litigare in modo anche feroce con gente che pretenderebbe la sostituzione di qualsiasi cosa "d'ufficio", perché sono convinti che la garanzia debba funzionare così. Non so come stia la situazione nel campo dell'abbigliamento, ma quasi nessuno è al corrente del fatto che io come negoziante non ho nessun obbligo legale di sostituire oggetti per uso alimentare, lavaggio o cura della persona... e io troppo spesso mi trovo a discutere con degli idioti che invece di informarsi correttamente passano troppe serate davanti alla tv guardando "Mi manda Rai3" e poi vengono a minacciare vie legali perché magari non gli sostituisco un cazzo di tagliacapelli usato. :(
Se il tagliacapelli si è fritto appena inserita la presa ne rispondi eccome, se lo han usato per tosare il barboncino (uso improprio, questa formula non è nuova qui in giro...) no.
Ah, hai sentito che un giudice ha dato ragione a un consumatore per un prodotto apple che non volevano sostituire in garanzia dopo i primi 12 mesi ?
EnricoSL900
07-10-2011, 23:55
Se il tagliacapelli si è fritto appena inserita la presa ne rispondi eccome, se lo han usato per tosare il barboncino (uso improprio, questa formula non è nuova qui in giro...) no.
Ah, hai sentito che un giudice ha dato ragione a un consumatore per un prodotto apple che non volevano sostituire in garanzia dopo i primi 12 mesi ?
Se il tagliacapelli ha tagliato anche un solo capello credimi che la legge mi consente di mandarlo in riparazione senza sostituirlo d'ufficio al cliente. D'altronde pensa a questo: se io lo cambiassi e lo rimettessi in vendita dopo averlo ricondizionato tu saresti contento di comprare un tagliacapelli usato da qualcun altro? :confused:
Altra cosa il prodotto Apple, per cui il consumatore di cui parli ha sicuramente trovato il modo di dimostrare il difetto di conformità. E non è cosa semplice... :-o
GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA' E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO Codice del consumo Dlgs 206/2005 Artt. 128-135 Art. 128.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per: a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata; 3) l'energia elettrica; b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1; c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita'; d) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
Art. 129. Conformita' al contratto
1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura; d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza; b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
Art. 130. Diritti del consumatore
1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. 4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita'; b) dell'entita' del difetto di conformita'; c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 131. Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Art. 132. Termini
1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si' prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
Art. 133. Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'. 2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. 4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. 5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
Art. 134. Carattere imperativo delle disposizioni
1. E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
3. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
Note all'art. 134: - L'art. 1519-sexies del codice civile e' il seguente: «Art. 1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'art. 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'art. 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.».
Art. 135. Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.
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Le case hanno i loro tempi, i negozianti questo lo possono anzi lo devono spiegare al cliente ma sempre usando i giusti modi ed applicando quel minimo di gentilezza che non guasta mai. Inoltre dovrebbero sapere che è sempre deleterio mentire al cliente circa i tempi di riconsegna. E' vero che la faccia ce la mette l'esercente ma proprio per questo è lui che deve fare in modo che il cliente non sia scontento perché il cliente è di lui che si ricorderà nel bene e nel male.
Assolutamente d'accordo. Più si è chiari e sinceri con il cliente meglio è. Anzi personalmente, anche se opero in altro settore commerciale, ai miei clienti quando devo agire attraverso la garanzia di qualche articolo, aumento i gg. in modo che se la sostituzione/ripristino avviene in tempi inferiori a quelli prospettati, il cliente resti in qualche modo "soddisfatto".
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