Doc 64
01-12-2010, 18:20
Riporto quanto pubblicato su Virgilio in data odierna:
Incidenti stradali, se il fondo è dissestato paga il Comune. Parola di Cassazione
E' una responsabilità "presunta", cioè spetta all'amministrazione dimostrare che il danno è dovuto al caso o a colpa del motociclista, non il contrario
Pubblicato il 30/11/10in Diritto,|TAG: incidenti stradali, strade dissestate, responsabilità, comune
Rc auto, attenzione alle assicurazioni fantasma
Le polizze stipulate con compagnie non autorizzate dall'Isvap non sono valide
Con l'arrivo delle gelate le amministrazioni comunali sono avvisate: sarà più difficile per loro sottrarsi alle responsabilità per la cattiva manutenzione delle strade. I tribunali di tutta la Penisola si sono già occupati ampiamente di risarcimento per danni a causa di incidenti stradali dovuti a buche, fondo sconnesso, scivoloso ecc. E' lunga la schiera di ciclisti, motociclisti e anche automobilisti incappati nelle insidie delle vie cittadine che hanno fatto causa al Comune per negligenza nella cura della rete stradale.
Arriva ora la voce definitiva della Cassazione a dare loro ragione. Con la recentissima sentenza n. 21328, la suprema corte ha inchiodato i comuni alle loro responsabilità accogliendo il ricorso di un uomo caduto con la sua Vespa in una strada antica, sdrucciolevole e con numerosi avvallamenti del centro storico di un paese siciliano. Lo sfortunato motociclista aveva fatto causa all'amministrazione comunale per chiedere il risarcimento dei danni alla persona e al mezzo, facendo appello alla "responsabilità da custodia" prevista dal Codice civile.
Il Comune deve "custodire" le strade...
L'articolo 2051 del Codice stabilisce infatti che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Secondo il danneggiato, infatti, il Comune ha la "custodia" delle strade. L'amministrazione dal canto suo si difende sostenendo che la grande estensione della custodia (la rete viaria) riduce la sua responsabilità specifica.
Ma secondo la Cassazione questa difesa non regge. Incombe sul Comune infatti sia l’obbligo di custodire e fare manutenzione sulla strada sia quello di ridurre in ogni modo possibile il pericolo di incidenti, attraverso la segnaletica che evidenzi le condizioni della strada o anche con l’impiego di agenti di polizia municipale.
... e dimostrare la propria "innocenza"
La vera importanza della sentenza sta nell'avere chiarito una volta per tutto la responsabilità "presunta" dell'amministrazione. In altre parole il Comune è "automaticamente" responsabile in caso di incidente su strada dissestata e spetta ad esso l’onere di provare che il danno è stato provocato dal caso fortuito o, in tutto o in parte, dalla condotta colposa dell’utente. (A.D.M.)
Incidenti stradali, se il fondo è dissestato paga il Comune. Parola di Cassazione
E' una responsabilità "presunta", cioè spetta all'amministrazione dimostrare che il danno è dovuto al caso o a colpa del motociclista, non il contrario
Pubblicato il 30/11/10in Diritto,|TAG: incidenti stradali, strade dissestate, responsabilità, comune
Rc auto, attenzione alle assicurazioni fantasma
Le polizze stipulate con compagnie non autorizzate dall'Isvap non sono valide
Con l'arrivo delle gelate le amministrazioni comunali sono avvisate: sarà più difficile per loro sottrarsi alle responsabilità per la cattiva manutenzione delle strade. I tribunali di tutta la Penisola si sono già occupati ampiamente di risarcimento per danni a causa di incidenti stradali dovuti a buche, fondo sconnesso, scivoloso ecc. E' lunga la schiera di ciclisti, motociclisti e anche automobilisti incappati nelle insidie delle vie cittadine che hanno fatto causa al Comune per negligenza nella cura della rete stradale.
Arriva ora la voce definitiva della Cassazione a dare loro ragione. Con la recentissima sentenza n. 21328, la suprema corte ha inchiodato i comuni alle loro responsabilità accogliendo il ricorso di un uomo caduto con la sua Vespa in una strada antica, sdrucciolevole e con numerosi avvallamenti del centro storico di un paese siciliano. Lo sfortunato motociclista aveva fatto causa all'amministrazione comunale per chiedere il risarcimento dei danni alla persona e al mezzo, facendo appello alla "responsabilità da custodia" prevista dal Codice civile.
Il Comune deve "custodire" le strade...
L'articolo 2051 del Codice stabilisce infatti che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Secondo il danneggiato, infatti, il Comune ha la "custodia" delle strade. L'amministrazione dal canto suo si difende sostenendo che la grande estensione della custodia (la rete viaria) riduce la sua responsabilità specifica.
Ma secondo la Cassazione questa difesa non regge. Incombe sul Comune infatti sia l’obbligo di custodire e fare manutenzione sulla strada sia quello di ridurre in ogni modo possibile il pericolo di incidenti, attraverso la segnaletica che evidenzi le condizioni della strada o anche con l’impiego di agenti di polizia municipale.
... e dimostrare la propria "innocenza"
La vera importanza della sentenza sta nell'avere chiarito una volta per tutto la responsabilità "presunta" dell'amministrazione. In altre parole il Comune è "automaticamente" responsabile in caso di incidente su strada dissestata e spetta ad esso l’onere di provare che il danno è stato provocato dal caso fortuito o, in tutto o in parte, dalla condotta colposa dell’utente. (A.D.M.)