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Visualizza la versione completa : Nuovo Codice della Strada , sintesi novitÃ*...


vulpius
06-08-2010, 13:52
Ciao a tutti,
in procinto di portare a vari pascoli le nostre mukkette, forse può essere utile una sintesi dei contenuti del nuovo CDS.
Buona Strada a tutti!! e buone vacanze (a chi le farà...).

Disegno di Legge “Sicurezza stradale” (Nuovo Codice della Strada) approvato in via definitiva il 28 luglio 2010
In generale :

ALCOL, TOLLERANZA ZERO - Tasso alcolemico pari a zero per i conducenti con meno di 21 anni; per chi ha la patente da non più di 3 anni; per i conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D o E. Pene inasprite per chi guida in stato di ebrezza o di stupefacenti e per chi provoca incidenti.

Limiti di velocità più bassi per i neopatentati.
CASCO IN BICI E SEGGIOLINO SULLA MOTO - Obbligo del casco per i ciclisti sotto i 14 anni. Eliminata la norma che toglieva i punti patente per infrazioni commesse in bici. In arrivo un seggiolino apposito da agganciare alla sella per i motociclisti che vogliono trasportare bambini dai 5 ai 12 anni.
No al casco integrale obbligatorio.
STRETTA SULLE MICROCAR - Cinture di sicurezza sempre allacciate per il guidatore. Multe salate per i proprietari di microcar con il motore truccato e per i meccanici che le hanno modificate.
TEST ANTIDROGA PER LA PATENTE - Test antidroga obbligatorio per prendere la patente, per il rinnovo e per chi guida mezzi pubblici, taxi o camion. Esercizi di guida anche a 17 anni, ma il minore deve avere la patente A ed essere accompagnato da una persona con patente B da almeno 10 anni.
MULTE, NOTIFICA ENTRO 60 GIORNI - Il periodo per ricevere la notifica delle multe passa da 150 a 60 giorni. I proventi delle multe sono divisi al 50% tra l'ente accertatore e l'ente proprietario della strada. Pagamenti di multe a rate dai 200 euro in su, ma solo con redditi bassi.
TARGA PERSONALE - La targa diventa personale e non legata al veicolo. Norme contro le intestazioni fittizie dei mezzi.
SCATOLA NERA - Rimane la sperimentazione della scatola nera sulle auto, facoltativa e collegata all'assicurazione.
DEROGA A SOSPENSIONE PATENTE - Chi ha sospesa la patente può ricorrere al prefetto e chiedere una deroga per guidare massimo tre ore al giorno per andare al lavoro o per fini sociali. La deroga porta anche a un allungamento della sanzione.
PROFESSIONISTI LICENZIATI - Chi ha subito la sospensione della patente professionale perchè ubriaco o drogato può essere licenziato per giusta causa dall'azienda.
ESAME PER I PUNTI DECURTATI - Arriva un esame per recuperare i punti decurtati.
TIR E BUS FINO A 70 ANNI - Da 65 a 70 anni l'età massima per condurre i conducenti di mezzi pubblici, autocarri e tir.
ETILOMETRI NEI RISTORANTI - Nei ristoranti arrivano mini etilometri a disposizione dei clienti. Divieto per i locali notturni di vendere bevande alcoliche dopo le tre di notte; divieto di vendita di superalcolici negli autogrill sulle autostrade dalle 22 alla 6 e divieto di vendita di bevande alcoliche dalle 2 alle 7. Salate le multe per gestori e clienti.
PEDONI - Meno 8 punti, contro i 5 precedenti, per chi non rispetta i pedoni che attraversano le strisce. Se le strisce non ci sono o non sono visibili, la sanzione è più bassa ma comunque raddoppiata. Chi non lascia strada a polizia o ambulanze perde 5 punti.
DIVERSAMENTE ABILI - Agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli.
AUTO BLU - Accantonato l'emendamento che esentava gli autisti delle auto blu dalla sottrazione di punti patente. La materia è stata rinviata a un successivo intervento del Governo.
FUMO IN AUTO - Accantonato il provvedimento sul divieto di fumo in auto.
VELOCITA' IN AUTOSTRADA - Il limite rimane a 130 km/h. Le società concessionarie possono alzarlo a 150 km/h, ma solo nei tratti a tre corsie con sistema tutor e in condizioni meteo favorevoli
Sintesi articoli e contenuti di maggiore diretti interesse.

Articolo 22
Ha introdotto una disposizione con cui si prevede la perdita di 5 punti per conducenti di età inferiore a 21 anni, neo*patentati e conducenti professionali che guidino con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5. Tale misura si applica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della legge in G.U.

Articolo 23
Integra le disposizioni circa i soggetti che accertano i requisiti fisici e psichici di coloro che intendono conseguire la patente di guida.
È previsto che ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici.
La predetta certificazione deve essere esibita in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute dai neopatentati, dagli autotrasportatori, dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.

Articolo 33
Interviene sulla disciplina del codice della strada, in tema di guida in stato di ebbrezza.
Queste le principali innovazioni introdotte:

Viene depenalizzata la sanzione prevista per la guida con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro, riformulandola in termini di sanzione amministrativa pecuniaria, anziché di ammenda.
È prevista la possibilità che sia effettuato il lavoro di pubblica utilità, in luogo della pena detentiva e pecuniaria.
È inasprito (da tre a sei mesi) il minimo edittale della pena qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
È raddoppiato il periodo di fermo amministrativo del veicolo se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale.
È affermato il principio per cui, per alcune, specifiche categorie di conducenti, è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche (c.d. “tasso 0”). Le categorie alle quali si applica il divieto, che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) grammi per litro e non superiore a 0,5 grammi per litro, sono:
a. i giovani da 18 a 21 anni e i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente;
b. i conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada;
c. tutti coloro che si trovino comunque alla guida di mezzi pesanti (con massa superiore a 3,5 tonnellate) di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
· È previsto che, se un conducente minore di anni diciotto si trovi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, ciò comporti un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B. In questa ipotesi, infatti, il È previsto che, se un conducente minore di anni diciotto si trovi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, ciò comporti un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B. In questa ipotesi, infatti, il conducente non potrà conseguire la patente prima del diciannovesimo anno, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro, e prima del ventunesimo anno, qualora sia stato accertato un tasso alcol emico superiore a 0,5 grammi per litro.
Le disposizioni introdotte da questo articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 43
Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, prevede che si proceda al ritiro immediato della patente.

Si amplia da uno a due anni il periodo prima del quale non è possibile conseguire una nuova patente;
se la revoca della patente è dipesa da violazioni connesse alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il periodo per il quale non si può conseguire una nuova patente è prolungato a tre anni.
È previsto che per gli autisti professionali l’accertamento di violazione alla normativa sulla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, costituisce giusta causa di licenziamento.
Le disposizioni introdotte da questo articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 50
Obbliga gli autotrasportatori a dimostrare con apposita certificazione il non abuso di sostanze alcoliche ovvero il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La certificazione sarà stabilita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga.

Articolo 53
modifica la disciplina sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade.

Viene modificata modifica la legge n. 125/2001 (legge quadro sull’alcol), rendendo più restrittiva la disciplina di vendita di bevande alcoliche nelle aree di servizio autostradali, prevedendo che in tali aree è vieta*ta:
a. la vendita per asporto di bevande superalcoli*che dalle ore 22 alle 6, pena la sanzione ammi*nistrativa pecuniaria da euro 2.500 a 7.000;
b. la som*ministrazione di bevande superalcoliche, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a 10.500;
c. la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle 6, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a 10.500.

Articolo 54
Modifica la disciplina sulla somministrazione di alcool nelle ore notturne (nuovo testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 117/2007) e, in particolare, prevede l’obbligo per gli esercenti di avere, presso ciascuna uscita del locale, un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.

Tale disciplina si applica:


ai titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza di esercizio pubblico (articolo 86, primo e secondo comma, del TU 773/1931) ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti;
a chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni;

Tali categorie devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato (articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 117/2007) aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

I predetti divieti non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
Con disposizione che entrerà in vigore il terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, ai titolari ed i gestori dei locali di cui al predetto articolo 6, comma 2, del decreto-legge 117/2007, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, è fatto obbligo di avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.

Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo

I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della citata licenza di esercizio pubblico (articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 117/2007) sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e dalle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento di queste forme di intrattenimento siesclude l’obbligo vigente in capo all'autorità di pubblica sicurezza di verificare, amezzo di una commissione tecnica, la solidità e la sicurezza dell'edificio el'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso diincendio.
L'inosservanza delle disposizioni sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e relative ai gestori di impianti balneari comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000.
Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
L’inosservanza delle disposizioni sulla disponibilità dei precursori comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200.

Articolo 57
Prevede la possibilità di richiedere la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali quando è stata comminata la misura detentiva dell’arresto per guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l’attività nel settore dell’assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

Articolo 59
Prevede, per coloro che siano stati sottoposti a visita medica al fine del rinnovo della patente di guida, il rilascio da parte della motorizzazione civile di un permesso provvisorio valido fino al termine delle procedure necessarie per il rinnovo. Il permesso, che viene rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile, permetterà di evitare i disagi che frequentemente derivano dai ritardi nello svolgimento delle visite mediche. Il permesso provvisorio, peraltro, non può essere rilasciato ai conducenti ai quali sia stata sospesa la patente di guida in quanto hanno violato le norme sulla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

104
06-08-2010, 13:58
grazie, finalmente un compendio comprensivo ed efficace :!:

callistojr
06-08-2010, 15:13
Grazie della sintesi!!

BerrynaGS
07-08-2010, 14:08
...davvero ottima sintesi...grazie...:!:

matteucci loris
07-08-2010, 23:28
mi sono arrivate,delle multe per divieto di sosta,del 2007 cosa devo fare,non le pago
devo fare ricorso,vado da un avvocato? c'è qualcuno esperto in materia:lol:

varamukk
08-08-2010, 00:17
Chi non lascia strada a polizia o ambulanze perde 5 punti.


scritta così presta il fianco ad ogni tipo di abuso
voglio sperare che sia previsto nelle condizione di lampeggianti accesi e dispositivo acustico attivato e che il loro uso sia meticolosamente regolamentato...

DAKAR-BAUS
08-08-2010, 14:20
Si mormorava di paraschiena obbligatorio sulla moto di grossa cilindrada ecc...??
Nulla di questo?

altaloma
08-08-2010, 14:31
E meno male che è una sintesi.
a leggerselo tutto ci sarebbe da impazzire.
Grazie.

ing.vedder
09-08-2010, 19:23
Grazie dell'ottimo Bignami!
io invece sto cercando di capire qualcosa di più sulla "legge" circa la CONFISCA della moto se colti in stato di ebrezza.. e con confisca intendo dire che non te le danno più e se la vendono all'asta.
Avete qualche dettagli in più a riguardo? su internet ne ho lette tante ma di notizie certe...poche.

vulpius
09-08-2010, 21:25
allora, procediamo con calma:
non avevo, nè ho alcuna intenzione di commentare il diluvio di norme che in qualche modo sono state modificate, o introdotte ex novo dalla Legge di revisione del Codice della Strada.
sarebbe improprio, tecnicamente molto impegnativo e soprattutto completamente fuori luogo in questo Forum.
Volevo solo, da pivello (e contento) mukkista, mettere in comune qualche nozione sulla quale mi trovo più a mio agio (ahime...) che tra centraline, curve di potenza e simili, qualche giorno dopo la pubblicazione della norma e soprattutto in concomitanza con molte partenze, che avverranno (e sono avvenute...) con alcune disposizioni (e relative sanzioni...) GIA IN VIGORE.
nulla di più.
per quanto riguarda il paraschiena, se ne è parlato, assieme all'introduzione del casco integrale obbligatorio per tutti, ma , così come per il casco, non se ne è fatto più niente....
Ambulanza o Polizia: si ovviamente con sistremio di segnalazione accesi (visivie/o sonori);
multe: ti sono arrivate quando?
che cosa ti è arrivato? il Verbale o la cartella?

matteucci loris
10-08-2010, 01:24
il verbale,con attaccato il bollettino per pagare la multa:mad::lol:
mi sono arrivate il 06/08/2010

vulpius
11-08-2010, 00:28
Grazie dell'ottimo Bignami!
io invece sto cercando di capire qualcosa di più sulla "legge" circa la CONFISCA della moto se colti in stato di ebrezza.. e con confisca intendo dire che non te le danno più e se la vendono all'asta.
Avete qualche dettagli in più a riguardo? su internet ne ho lette tante ma di notizie certe...poche.

E' semplice, ma mi auguro che non ti riguardi;): è prevista la confisca del veicolo :mad:(a meno che si tratti di proprietà di persona estranea ai fatti...), nel caso, tra gli altri, di tasso alcolemico superiore a 1,5g/l.
In presenza di tale tasso, nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato (visto che il mezzo non può essere confiscato) è previsto, oltre alle sanzioni sopra citate in tabella, il raddoppio della durata della sospensione della patente che va da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 4 anni.
Il veicolo sottoposto a sequestro non può essere affidato in custodia al trasgressore, se risulta che questi abbia commesso nei due anni precedenti le medesime violazioni di cui al comma 2, lettera c) dell’art. 186.
E’ prevista la revoca della patente di guida.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 gr/l è sempre disposto il sequestro penale al quale segue la confisca applicata con sentenza di condanna.
Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcoolemico (o delle condizioni di alterazione psicofisica correlata a sostanza stupefacenti o psicotrope), vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta inoltre il sequestro preventivo del veicolo (non la confisca...)salvo appartenga a persona estranea al reato.
Come dire...stiamo in campana!!!
Ciao
</STRONG>

Mylo
11-08-2010, 09:38
..letto tutto con interesse ed attenzione . Grazie ! ;)

vulpius
11-08-2010, 22:42
TASSO ALCOLEMICO
tra 0.5 e 0,8 g/l
AMMENDA
da € 500 a € 2.000
ARRESTO
NO
SOSPENSIONE DELLA PATENTE
DA 3 A 6 MESI
DECURTAZIONE PUNTI
10 PUNTI
FERMO
SI


TASSO ALCOLEMICO
tra 0.8 e 1,5 g/l

AMMENDA
da € 800 a € 3.200

ARRESTO
FINO A 6 MESI


SOSPENSIONE DELLA PATENTE
DA 6 A 12 MESI

DECURTAZIONE PUNTI
10 PUNTI

FERMO
SI

Tasso Alcolemico
Oltre 1,5 g/l


AMMENDA
da € 1.500 a € 6.000

ARRESTO
DA 3 MESI A 12 MESI

SOSPENSIONE DELLA PATENTE
DA 12 A 24 MESI

DECURTAZIONE PUNTI
10 PUNTI

CONFISCA DEL VEICOLO
SI

In dettaglio….
stavolta mi fermano….
Il Controllo con l’Etilometro (accertamento)
Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (ETILOMETRO). L’accertamento si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata. La concentrazione dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti, che vengono effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. L’etilometro, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale. Quando le prove qualitative hanno dato esito positivo, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare ulteriori accertamenti con strumenti e procedure determinati dal regolamento, presso il più vicino ufficio o comando. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento viene effettuato da parte di strutture sanitarie adeguate, le quali, rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
Una vera furbata…
COSA ACCADE SE SI RIFIUTA DI SOTTOPORSI ALL'ACCERTAMENTO?
Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcoolemico (o delle condizioni di alterazione psicofisica correlata a sostanza stupefacenti o psicotrope), vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta inoltre il sequestro preventivo del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato.
Positivo….e ora?
COSA ACCADE DOPO
Qualora dall’accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni sopra citate. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del Comma 2 ovvero in caso di tasso alcolico superiore a 1,50 gr/l, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non sia possibile provvedere diversamente può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, che deve avvenire nel termine dei sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro iltermine fissato, il prefetto stesso, può disporre per via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
Praticamente in coma etilico….
Cosa succede IN CASO DI TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,50 GR/L
Per tutti coloro che si mettono alla guida con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,50 gr/l nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato (visto che il mezzo non può essere confiscato) è previsto, oltre alle sanzioni sopra citate in tabella, il raddoppio della durata della sospensione della patente che va da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 4 anni.
Aiuto!! mi vendono la mukka!!!
La CONFISCA DEL VEICOLO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
La misura di sicurezza della confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato, è applicata nei confronti del conducente che ha un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).
Se poi ho anche fatto il “botto”…
IN CASO DI INCIDENTI STRADALI
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 gr/l è sempre disposto il sequestro penale al quale segue la confisca applicata con sentenza di condanna.
Non caliamoci gli anni…
DIVIETO ASSOLUTO SOTTO A 21 ANNI
Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni, altrimenti multa fino a 624 euro (che raddoppia in caso di incidente), con revoca della patente e confisca del mezzo, nei casi più gravi. Se il tasso alcolemico risulta tra lo 0.5 g/l e lo 0,8 g/l le pene sono aumentate di un terzo
Ma allora è un vizio….
COMPORTAMENTI RECIDIVI
Il veicolo sottoposto a sequestro non può essere affidato in custodia al trasgressore, se risulta che questi abbia commesso nei due anni precedenti le medesime violazioni di cui al comma 2, lettera c) dell’art. 186. E’ prevista la revoca della patente di guida.
Della serie autisti (troppo) allegri….
GUIDATORI PROFESSIONALI
Divieto assoluto di alcol anche per i guidatori professionali e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: se risultano positivi le sanzioni raddoppiano
Qui si parla di fratellini e cuginetti….
CONDUCENTI DI MOTOVEICOLI O CICLOMOTORI
Se le guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 gr/l, si procede al loro sequestro
Invece del carcere…
PENE ALTERNATIVE
Pene alternative al carcere per i conducenti fermati in stato di ebbrezza, che non abbiano provocato incidenti: su richiesta al prefetto la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità, effettuati prioritariamente nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro.

Mylo
12-08-2010, 11:42
...Certo !! Da tre anni faccio la stagione ( da sett a giugno ) ai fornelli di un locale ;) ..Il WE rientro sempre verso le 4.30 di notte .. mi avran fermato mille volte ( da noi i controlli ci son spessissimo ) mai avuto problemi . Se voglio alzare un pò il gomito non guido , ne su due ne su quattro ruote ...

vulpius
12-08-2010, 12:37
In realtà, per quanto ne so io, il problema è soprattutto di (qualche)quattroruotista..., e ovviamente di qualche criminale che poi crea problemi (gravissimi) a qualcuno, e in generale a tutti quelli , che sono la stragrande maggioranza, che usano la testa, oltre che il bicchiere...per le reazioni che causano nella opinione pubblica.
purtroppo non esiste una legge che faccia rispettare le leggi, e il cretino di turno lo trovi sempre...

Ma siccome noi usiamo la testa, .... facci sapere dove fai la stagione!!:-p:-p
Ciao

Flyingzone
12-08-2010, 16:39
D'accordo per il casco in bici
Disaccordo per il seggiolino per i bimbi sulle moto (potrebbe ancorare il bimbo alla moto in caso di caduta e aomentare la pericolosità della caduta),credo sia un modo per far fare cassa a qualcuno.

Pensiero personale:
Avrebbero fatto cosa intelligente nel vietare il casco Jet,ma capisco che anche qui dietro c'è un marketing immenso.

mukka64
12-08-2010, 16:55
ora (anche prima) voglio vedere le pattuglie che bastonano...compresi quei COGLIONI che ieri a Tirrenia non hanno fatto una piega al passaggio dell'ambulanza rimanendo praticamente sulla striscia di mezzaria :mad:

vulpius
13-08-2010, 00:42
D'accordo per il casco in bici
Disaccordo per il seggiolino per i bimbi sulle moto (potrebbe ancorare il bimbo alla moto in caso di caduta e aomentare la pericolosità della caduta),credo sia un modo per far fare cassa a qualcuno.

Pensiero personale:
Avrebbero fatto cosa intelligente nel vietare il casco Jet,ma capisco che anche qui dietro c'è un marketing immenso.

sottoscrivo....ma mi chiedo anche quale sia il senso di portare un bimbo di 5 anni come passeggero su una due ruote, magari assettata sportiva e con branchi di cavalli nel motore, ....seggiolino o meno.
Forse abbiamo perso il normale buon senso.
Se poi guardiamo i numerI, e cerchiamo di leggerli usando qualche neurone, la situazione è ancora più grottesca.
Infatti, circa il 40% degli incidenti stradali sono dovuti ad eccesso di velocità, poco dietro a distrazione (c'è gente che in macchina ma anche in moto manda gli sms e smanetta sui vari pod, pad pid etc.), poi al mncato rispetto della segnaletica, e , in coda (l'avreste mai detto?) con un 2,7% all'alcol e alle droghe (dati ACI/Istat 2009).
Come dire...ci stanno prendendo un pò per i fondelli, ho paura...anche perchè con la storia dell'alcol, le Assicurazioni non pagano...

vulpius
13-08-2010, 00:44
ora (anche prima) voglio vedere le pattuglie che bastonano...compresi quei COGLIONI che ieri a Tirrenia non hanno fatto una piega al passaggio dell'ambulanza rimanendo praticamente sulla striscia di mezzaria :mad:

...ho paura che dovremo aspettare ancora molto ....:mad:
ma sottoscrivo in pieno.

callistojr
13-08-2010, 01:11
In Italia manca la CERTEZZA della pena, se ci fossero molti più controlli anche con pene meno severe si otterrebbe un risultato più apprezzabile...

Inasprire le sanzioni senza i controlli serve solo a "prenderne 1 per non prenderne 99" cit. Aldo...:lol::lol::lol:

Mylo
13-08-2010, 12:13
.... facci sapere dove fai la stagione!!:-p:-p
Ciao


Sei un pò fuori mano ;).. ma se passi nei paraggi :-p...
Ecco il sito : FuoriOrario (http://www.arcifuori.it/main/home.asp)

pellegrino santo
13-08-2010, 12:28
un saluto a tutti con il nuovo codice.Se uno in moto risulta positivo al test della droga x cannabis avendone fatto uso 10 giorni prima che conseguenze va incontro visto che per circa un mese si deposita negli infonodi e chi usa cocaina e eroina dopo un paio di giorni non risulta più nulla che legge del c...o

Mylo
13-08-2010, 13:23
un saluto a tutti con il nuovo codice.Se uno in moto risulta positivo al test della droga x cannabis avendone fatto uso 10 giorni prima che conseguenze va incontro visto che per circa un mese si deposita negli infonodi e chi usa cocaina e eroina dopo un paio di giorni non risulta più nulla che legge del c...o


mhhh ... THC ( tetraidrocannibinolo o cannabis ) in caso di uso continuativo ( cronico ) rimane nelle urine fino a 21 giorni e più , l'eroina rimane nelle urine 7/9 giorni , cocaina 3/7 giorni . Questo per i test di laboratorio ospedalieri , non sò come sono i test preventivi che fanno su strada ...

sylver65
14-08-2010, 07:42
Tutto bello, ma rimaniamo comunque un popolo di patentati che hanno come mito:
http://www.sciclinews.com/immagini_articoli/1253476843_il_sorpasso_corna_gassman.jpg

Giocoach
16-08-2010, 15:47
Ciao ragazzi qualcuno di voi può farmi chiarezza sugli indumenti obbligatori da indossare in moto previsti dal nuovo codice della strada?
ho sentito che per potenza superiore ai 52Kw, la mia F800GS lo è, dovrei indossare anche i pantoloni tecnici o la tuta per usare la moto???
Grazie
Gio'
:)

Giocoach
16-08-2010, 20:56
allora, procediamo con calma:
...
per quanto riguarda il paraschiena, se ne è parlato, assieme all'introduzione del casco integrale obbligatorio per tutti, ma , così come per il casco, non se ne è fatto più niente....


ciao mi puoi confermare che quindi quello che si diceva anche circa le protezioni per fasce di potenza sono state accantonate? no perchè andare in giro per roma con la tuta per andare a lavoro sarebbe seccante:mad::mad:.

RedBaron
17-08-2010, 01:29
ciao Giocoach, vi sono thread gia' aperti sulle nuove norme. Comunque non e' passata nessuna normativa rigurado gli indumenti e protezioni obbligatorie.
Fai un cerca e ne troverai a volonta'. Ciao :)

Giocoach
17-08-2010, 13:39
Mille grazie RedBaron :) ...

RedBaron
17-08-2010, 14:36
prego, pero' consiglio la lettura dei thread relativi alle nuove norme, per tua sicurezza.
Occhi aperti e tanta strada!! ciao!

bissio
17-08-2010, 15:14
vedo che anche qui è passata inosservata una importante novità: anche per un "semplice" tamponamento da oggi si rischia il ritiro della patente! questo avverrà nei casi in cui ci siano dei danni fisici, anche di lieve entità, al tamponato. :rolleyes:

Per cui occhio, occhio, occhio alle distanze di sicurezza !!!!


ciao


bissio

brontolo
17-08-2010, 16:16
..... e questa è un'emerita stronzata, una delle tante! Mi chiedo se chi pensa a queste cose, guida. Secondo me, no, tanto loro hanno l'auto blu! Fanculo!
In pratica se tamponi sei sicuro del ritiro visto che il colpo di frusta non lo nega nessuno! Ri-Fanculo!

Merlino
20-08-2010, 20:00
I nostri politici hanno appena modificato varie norme del Codice della Strada per la nostra sicurezza.
Girovagando tra gli articoli si nota la mano pesante sul portafoglio, varie norme penali passano a sanzioni, paghi e vai avanti, se bevi "moderatamente" e non sei un nei patentato paghi e vai avanti.
Insomma hanno "snellito" per la nostra sicurezza le varie regole, basta pagare e vai avanti.

Tutto bene sotto l'aspetto legislativo, i cittadini saranno soddisfatti ora con un bicchiere in piu', paghi come un giro di bevuta offerta al Bar...
Ma tornando alla sicurezza quella vera e non a parole, cosa è stato fatto per mettere in sicurezza i guard-rail che sono vere e proprie ghigliottine? Quelle che colpiscono senza distinzione anche il centauro ligio ad ogni limite e regola, ma che ha la sfortuna di una scivolata sulla classica "buccia di banana" pagando con la vita o amputazioni che ti segnano per sempre (http://www.moto.it/news/guard-rail-sta-solo-a-noi-attenzione-alla-sicurezza.html), magari al posto di andare in moto, bisogna venderla e farsi bevute al bar, tanto al massimo paghi e vai avanti..sulle tue gambe.

gb.iannozzi
21-08-2010, 00:40
Appunto... barriere, guard rail e buche mostrusose sulla strada? ho fatto ultimamente la E45, ad un certo punto sembrava un percorso di guerra! caderci dentro (alle buche) equivale ammazzarsi, siamo seri. Credo che alla fine una bevuta al bar sia meglio.
Voglio vedere se nessuno comprasse più nulla nel settore (moto ecc) come si darebbero da fare

RedBaron
21-08-2010, 21:09
..Voglio vedere se nessuno comprasse più nulla nel settore (moto ecc) come si darebbero da fare

Credimi da un lato sarebbero felici di non avere problemi sociali e costi di ospedalizzazione, ecc e poi che gliena frega di noi motociclisti?
Dammi tu una ragione plausibile per smentirmi :)

gb.iannozzi
22-08-2010, 00:26
Qualche migliaio di posti di lavoro al vento... credo

venerdì17
29-08-2010, 10:32
questo nuovo codice è un incubo

vulpius
04-01-2011, 13:18
Ciao, buon Anno e Ottima strada a tutti,:D:D
finisco(spero...:mad:), il bignami del nuovo CDS segnalando, di seguito alcune "novità" introdotte prima dell'estate (il 3ad si riferisce a quelle), la cui entrata in vigore, però, era stata procrastinata al nuovo anno (2011).



In sintesi :

MULTE PIÙ SALATE - In base al meccanismo di adeguamento biennale all’inflazione previsto dalla legge, dal primo gennaio gli importi delle contravvenzioni cresceranno del 3,5%. Questo però vale soltanto per le multe che non sono già state inasprite negli ultimi due anni dal pacchetto sicurezza del 2009, e dalla riforma del codice della strada dell’estate scorsa. Resteranno pertanto invariate sanzioni come quelle per chi supera i limiti di velocità di più di 40km/h o per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.
ATTESTATO DI “LUCIDITÀ” - Dal 13 agosto, e previa emanazione di apposito decreto da parte del ministero della Sanità, per ottenere il rilascio di qualsiasi tipologia di patente o il rinnovo/revisione di quelle dei guidatori di professione, bisognerà presentare un certificato medico che dimostri il non abuso di alcol e la non assunzione di droghe. Nel frattempo, è sufficiente un semplice certificato anamnestico rilasciato dal medico di famiglia.
IN MICROCAR CON LA PATENTE - Da ottobre, anche chi vorrà mettersi al volante di una microcar o di un ciclomotore dovrà superare un’apposita prova pratica. Modificando l’articolo 116 del codice della strada, la legge n. 120/2010 ha stabilito tale obbligo per chi vuole conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, cui questi “quadricicli leggeri” sono assimilati. Tali disposizioni sarebbero dovute entrare in vigore il 19 gennaio, salvo poi essere posticipate con il decreto milleproroghe.
SCRITTO “A RISPOSTA UNIVOCA” - Novità anche sul fronte dei quiz per la patente: il numero delle domande sale da 30 a 40 e a ciascuna si dovrà rispondere con un vero o falso. Per non essere bocciati, non bisognerà fare più di quattro errori. Inoltre, tolleranza zero verso gli stranieri: non si potrà sostenere l’esame in una lingua diversa dall’italiano (solo in Val D’Aosta e Alto Adige si potrà scegliere di usare, rispettivamente, anche francese, tedesco e presto lo sloveno).
NEOPATENTATI CON LE “BRIGLIE” - Dal nove febbraio, nel corso del primo anno dal conseguimento della patente B, si potranno guidare soltanto veicoli con una potenza massima di 70 kW e un rapporto potenza/peso di non oltre 55 kW/t.
ESAME per RECUPERO PUNTI - Nel 2011 non basterà più frequentare un corso per recuperare i punti della patente: bisognerà sostenere anche un esame a quiz. Questo, sempre che il ministero delle Infrastrutture e Trasporti riesca a emanare il relativo decreto attuativo entro il termine previsto del nove febbraio (ma è possibile che slitti). Entro la stessa data, il ministro dell’Istruzione dovrebbe stabilire i programmi dei corsi di educazione stradale da organizzare in classe a partire dal prossimo anno scolastico.


Buone notizie, invece, per quelli "pizzicati" con un tasso alcolometrico superiore allo 0,50, ma contenuto entro lo 0,80. Tecnicamente in questo caso si parlava di «prima fascia», la contestazione più lieve per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, ma comunque sanzionabile penalmente.Le modifiche entrate in vigore ad agosto di quest’anno, hann però cambiato alcune condizioni nella procedura, così ora, chi viene sorpreso alla guida con un tasso compreso in quella fascia, va incontro al solo provvedimento amministrativo di sospensione della patente, subordinato al giudizio della Prefettura, ma non incorre nel processo penale. Una sanzione che ora viene applicata retroattivamente a tutti coloro che hanno fascicoli aperti in Procura, che erano in attesa dell’emissione del decreto penale di condanna da parte dell’ufficio gip, o che a vario titolo non hanno ancora avuto una sentenza definitiva. Il codice penale prevede infatti che «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».Così, sono decine ogni settimana le archiviazioni per questa ipotesi di reato, che fino a un paio di mesi fa aveva intasato il lavoro degli uffici giudiziari, aumentando a livelli incontenibili i fascicoli che richiedevano un minimo di accertamento e la predisposizione ed emissione di un decreto penale. Provvedimento che poteva essere oblato, oppure impugnato, con la richiesta di andare a dibattimento non tanto per proclamare una condizione di non colpevolezza, ma piuttosto per dilazionare una sanzione che facilmente raggiungeva le migliaia di euro (la conversione raggiungeva infatti anche i 250 euro al giorno).l'applicazione di questi nuovi parametri, nel giro di tre mesi ha permesso di evadere un arretrato di oltre un anno di decreti penali – fino a prima dell’estate l’emissione riguardava infatti fascicoli iscritti a ruolo nel 2008 – e parallelamente di dichiarare la non procedibilità per un numero ugualmente significativo di indagati ancora in Procura. Lo stesso snellimento si prospetta sul fronte dibattimentale, dove tutti gli imputati destinati a finire davanti a giudice monocratico per patteggiare o cercare di trovare profili di non colpevolezza in virtù dell’esiguità della violazione contestata, saranno automaticamente dichiarati non procedibili per estinzione del reato.
Infine, segnalo che la Cassazione, riformando una Sentenza di assoluzione con la quale un Tribunale aveva assolto un guidatore sorpreso con tasso alcolemico superiore al limite legale, ha definitivamente (per ora...) chiarito che anche nell'ipotesi in cui il superamento del limite avvenga a causa dell'alcol assunto in quanto ingrediente di un medicinale prescritto dal medico curante, il guidatore sorpreso con tasso alcolemico superiore al limite sia ugualmente sanzionabile .
In pratica, fine del "trucchetto" del medicinale a base di alcol. Anzi, meglio controllare bene la composizione dei farmaci che si assumono: si potrebbe essere condannati per guida in stato di ebbrezza anche se sono stati assunti solo quelli, senza aver bevuto.Infatti, non più tardi di due mesi fa (sentenza 38121 del 27 ottobre 2010) la quarta sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna per un guidatore trovato positivo all'alcol test anche riconoscendogli che la positività era dovuta alla terapia. Non solo: i giudici non hanno ritenuto sufficiente il fatto che il medico, nel prescrivere quel farmaco, non avesse espressamente messo in guardia il paziente circa le conseguenze per la guida. Infatti, la Cassazione ha affermato che basta leggere la composizione del medicinale sul suo foglietto illustrativo per capire che l'alcol in esso contenuto può causare ebbrezza.

Ciao!!

elikantropo
04-01-2011, 15:17
Mille grazie per l'aggiornamento, buon anno.

brontolo
05-05-2011, 15:02
(..)
ESAME per RECUPERO PUNTI - Nel 2011 non basterà più frequentare un corso per recuperare i punti della patente: bisognerà sostenere anche un esame a quiz. Questo, sempre che il ministero delle Infrastrutture e Trasporti riesca a emanare il relativo decreto attuativo entro il termine previsto del nove febbraio (ma è possibile che slitti). Entro la stessa data, il ministro dell’Istruzione dovrebbe stabilire i programmi dei corsi di educazione stradale da organizzare in classe a partire dal prossimo anno scolastico.

Quindi? Come siamo messi?