vulpius
06-08-2010, 13:52
Ciao a tutti,
in procinto di portare a vari pascoli le nostre mukkette, forse può essere utile una sintesi dei contenuti del nuovo CDS.
Buona Strada a tutti!! e buone vacanze (a chi le farà...).
Disegno di Legge “Sicurezza stradale” (Nuovo Codice della Strada) approvato in via definitiva il 28 luglio 2010
In generale :
ALCOL, TOLLERANZA ZERO - Tasso alcolemico pari a zero per i conducenti con meno di 21 anni; per chi ha la patente da non più di 3 anni; per i conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D o E. Pene inasprite per chi guida in stato di ebrezza o di stupefacenti e per chi provoca incidenti.
Limiti di velocità più bassi per i neopatentati.
CASCO IN BICI E SEGGIOLINO SULLA MOTO - Obbligo del casco per i ciclisti sotto i 14 anni. Eliminata la norma che toglieva i punti patente per infrazioni commesse in bici. In arrivo un seggiolino apposito da agganciare alla sella per i motociclisti che vogliono trasportare bambini dai 5 ai 12 anni.
No al casco integrale obbligatorio.
STRETTA SULLE MICROCAR - Cinture di sicurezza sempre allacciate per il guidatore. Multe salate per i proprietari di microcar con il motore truccato e per i meccanici che le hanno modificate.
TEST ANTIDROGA PER LA PATENTE - Test antidroga obbligatorio per prendere la patente, per il rinnovo e per chi guida mezzi pubblici, taxi o camion. Esercizi di guida anche a 17 anni, ma il minore deve avere la patente A ed essere accompagnato da una persona con patente B da almeno 10 anni.
MULTE, NOTIFICA ENTRO 60 GIORNI - Il periodo per ricevere la notifica delle multe passa da 150 a 60 giorni. I proventi delle multe sono divisi al 50% tra l'ente accertatore e l'ente proprietario della strada. Pagamenti di multe a rate dai 200 euro in su, ma solo con redditi bassi.
TARGA PERSONALE - La targa diventa personale e non legata al veicolo. Norme contro le intestazioni fittizie dei mezzi.
SCATOLA NERA - Rimane la sperimentazione della scatola nera sulle auto, facoltativa e collegata all'assicurazione.
DEROGA A SOSPENSIONE PATENTE - Chi ha sospesa la patente può ricorrere al prefetto e chiedere una deroga per guidare massimo tre ore al giorno per andare al lavoro o per fini sociali. La deroga porta anche a un allungamento della sanzione.
PROFESSIONISTI LICENZIATI - Chi ha subito la sospensione della patente professionale perchè ubriaco o drogato può essere licenziato per giusta causa dall'azienda.
ESAME PER I PUNTI DECURTATI - Arriva un esame per recuperare i punti decurtati.
TIR E BUS FINO A 70 ANNI - Da 65 a 70 anni l'età massima per condurre i conducenti di mezzi pubblici, autocarri e tir.
ETILOMETRI NEI RISTORANTI - Nei ristoranti arrivano mini etilometri a disposizione dei clienti. Divieto per i locali notturni di vendere bevande alcoliche dopo le tre di notte; divieto di vendita di superalcolici negli autogrill sulle autostrade dalle 22 alla 6 e divieto di vendita di bevande alcoliche dalle 2 alle 7. Salate le multe per gestori e clienti.
PEDONI - Meno 8 punti, contro i 5 precedenti, per chi non rispetta i pedoni che attraversano le strisce. Se le strisce non ci sono o non sono visibili, la sanzione è più bassa ma comunque raddoppiata. Chi non lascia strada a polizia o ambulanze perde 5 punti.
DIVERSAMENTE ABILI - Agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli.
AUTO BLU - Accantonato l'emendamento che esentava gli autisti delle auto blu dalla sottrazione di punti patente. La materia è stata rinviata a un successivo intervento del Governo.
FUMO IN AUTO - Accantonato il provvedimento sul divieto di fumo in auto.
VELOCITA' IN AUTOSTRADA - Il limite rimane a 130 km/h. Le società concessionarie possono alzarlo a 150 km/h, ma solo nei tratti a tre corsie con sistema tutor e in condizioni meteo favorevoli
Sintesi articoli e contenuti di maggiore diretti interesse.
Articolo 22
Ha introdotto una disposizione con cui si prevede la perdita di 5 punti per conducenti di età inferiore a 21 anni, neo*patentati e conducenti professionali che guidino con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5. Tale misura si applica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della legge in G.U.
Articolo 23
Integra le disposizioni circa i soggetti che accertano i requisiti fisici e psichici di coloro che intendono conseguire la patente di guida.
È previsto che ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici.
La predetta certificazione deve essere esibita in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute dai neopatentati, dagli autotrasportatori, dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.
Articolo 33
Interviene sulla disciplina del codice della strada, in tema di guida in stato di ebbrezza.
Queste le principali innovazioni introdotte:
Viene depenalizzata la sanzione prevista per la guida con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro, riformulandola in termini di sanzione amministrativa pecuniaria, anziché di ammenda.
È prevista la possibilità che sia effettuato il lavoro di pubblica utilità, in luogo della pena detentiva e pecuniaria.
È inasprito (da tre a sei mesi) il minimo edittale della pena qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
È raddoppiato il periodo di fermo amministrativo del veicolo se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale.
È affermato il principio per cui, per alcune, specifiche categorie di conducenti, è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche (c.d. “tasso 0”). Le categorie alle quali si applica il divieto, che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) grammi per litro e non superiore a 0,5 grammi per litro, sono:
a. i giovani da 18 a 21 anni e i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente;
b. i conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada;
c. tutti coloro che si trovino comunque alla guida di mezzi pesanti (con massa superiore a 3,5 tonnellate) di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
· È previsto che, se un conducente minore di anni diciotto si trovi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, ciò comporti un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B. In questa ipotesi, infatti, il È previsto che, se un conducente minore di anni diciotto si trovi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, ciò comporti un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B. In questa ipotesi, infatti, il conducente non potrà conseguire la patente prima del diciannovesimo anno, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro, e prima del ventunesimo anno, qualora sia stato accertato un tasso alcol emico superiore a 0,5 grammi per litro.
Le disposizioni introdotte da questo articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Articolo 43
Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, prevede che si proceda al ritiro immediato della patente.
Si amplia da uno a due anni il periodo prima del quale non è possibile conseguire una nuova patente;
se la revoca della patente è dipesa da violazioni connesse alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il periodo per il quale non si può conseguire una nuova patente è prolungato a tre anni.
È previsto che per gli autisti professionali l’accertamento di violazione alla normativa sulla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, costituisce giusta causa di licenziamento.
Le disposizioni introdotte da questo articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Articolo 50
Obbliga gli autotrasportatori a dimostrare con apposita certificazione il non abuso di sostanze alcoliche ovvero il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La certificazione sarà stabilita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga.
Articolo 53
modifica la disciplina sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade.
Viene modificata modifica la legge n. 125/2001 (legge quadro sull’alcol), rendendo più restrittiva la disciplina di vendita di bevande alcoliche nelle aree di servizio autostradali, prevedendo che in tali aree è vieta*ta:
a. la vendita per asporto di bevande superalcoli*che dalle ore 22 alle 6, pena la sanzione ammi*nistrativa pecuniaria da euro 2.500 a 7.000;
b. la som*ministrazione di bevande superalcoliche, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a 10.500;
c. la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle 6, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a 10.500.
Articolo 54
Modifica la disciplina sulla somministrazione di alcool nelle ore notturne (nuovo testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 117/2007) e, in particolare, prevede l’obbligo per gli esercenti di avere, presso ciascuna uscita del locale, un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.
Tale disciplina si applica:
ai titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza di esercizio pubblico (articolo 86, primo e secondo comma, del TU 773/1931) ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti;
a chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni;
Tali categorie devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato (articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 117/2007) aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
I predetti divieti non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
Con disposizione che entrerà in vigore il terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, ai titolari ed i gestori dei locali di cui al predetto articolo 6, comma 2, del decreto-legge 117/2007, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, è fatto obbligo di avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.
Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo
I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della citata licenza di esercizio pubblico (articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 117/2007) sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e dalle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento di queste forme di intrattenimento siesclude l’obbligo vigente in capo all'autorità di pubblica sicurezza di verificare, amezzo di una commissione tecnica, la solidità e la sicurezza dell'edificio el'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso diincendio.
L'inosservanza delle disposizioni sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e relative ai gestori di impianti balneari comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000.
Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
L’inosservanza delle disposizioni sulla disponibilità dei precursori comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200.
Articolo 57
Prevede la possibilità di richiedere la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali quando è stata comminata la misura detentiva dell’arresto per guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l’attività nel settore dell’assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.
Articolo 59
Prevede, per coloro che siano stati sottoposti a visita medica al fine del rinnovo della patente di guida, il rilascio da parte della motorizzazione civile di un permesso provvisorio valido fino al termine delle procedure necessarie per il rinnovo. Il permesso, che viene rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile, permetterà di evitare i disagi che frequentemente derivano dai ritardi nello svolgimento delle visite mediche. Il permesso provvisorio, peraltro, non può essere rilasciato ai conducenti ai quali sia stata sospesa la patente di guida in quanto hanno violato le norme sulla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.
in procinto di portare a vari pascoli le nostre mukkette, forse può essere utile una sintesi dei contenuti del nuovo CDS.
Buona Strada a tutti!! e buone vacanze (a chi le farà...).
Disegno di Legge “Sicurezza stradale” (Nuovo Codice della Strada) approvato in via definitiva il 28 luglio 2010
In generale :
ALCOL, TOLLERANZA ZERO - Tasso alcolemico pari a zero per i conducenti con meno di 21 anni; per chi ha la patente da non più di 3 anni; per i conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D o E. Pene inasprite per chi guida in stato di ebrezza o di stupefacenti e per chi provoca incidenti.
Limiti di velocità più bassi per i neopatentati.
CASCO IN BICI E SEGGIOLINO SULLA MOTO - Obbligo del casco per i ciclisti sotto i 14 anni. Eliminata la norma che toglieva i punti patente per infrazioni commesse in bici. In arrivo un seggiolino apposito da agganciare alla sella per i motociclisti che vogliono trasportare bambini dai 5 ai 12 anni.
No al casco integrale obbligatorio.
STRETTA SULLE MICROCAR - Cinture di sicurezza sempre allacciate per il guidatore. Multe salate per i proprietari di microcar con il motore truccato e per i meccanici che le hanno modificate.
TEST ANTIDROGA PER LA PATENTE - Test antidroga obbligatorio per prendere la patente, per il rinnovo e per chi guida mezzi pubblici, taxi o camion. Esercizi di guida anche a 17 anni, ma il minore deve avere la patente A ed essere accompagnato da una persona con patente B da almeno 10 anni.
MULTE, NOTIFICA ENTRO 60 GIORNI - Il periodo per ricevere la notifica delle multe passa da 150 a 60 giorni. I proventi delle multe sono divisi al 50% tra l'ente accertatore e l'ente proprietario della strada. Pagamenti di multe a rate dai 200 euro in su, ma solo con redditi bassi.
TARGA PERSONALE - La targa diventa personale e non legata al veicolo. Norme contro le intestazioni fittizie dei mezzi.
SCATOLA NERA - Rimane la sperimentazione della scatola nera sulle auto, facoltativa e collegata all'assicurazione.
DEROGA A SOSPENSIONE PATENTE - Chi ha sospesa la patente può ricorrere al prefetto e chiedere una deroga per guidare massimo tre ore al giorno per andare al lavoro o per fini sociali. La deroga porta anche a un allungamento della sanzione.
PROFESSIONISTI LICENZIATI - Chi ha subito la sospensione della patente professionale perchè ubriaco o drogato può essere licenziato per giusta causa dall'azienda.
ESAME PER I PUNTI DECURTATI - Arriva un esame per recuperare i punti decurtati.
TIR E BUS FINO A 70 ANNI - Da 65 a 70 anni l'età massima per condurre i conducenti di mezzi pubblici, autocarri e tir.
ETILOMETRI NEI RISTORANTI - Nei ristoranti arrivano mini etilometri a disposizione dei clienti. Divieto per i locali notturni di vendere bevande alcoliche dopo le tre di notte; divieto di vendita di superalcolici negli autogrill sulle autostrade dalle 22 alla 6 e divieto di vendita di bevande alcoliche dalle 2 alle 7. Salate le multe per gestori e clienti.
PEDONI - Meno 8 punti, contro i 5 precedenti, per chi non rispetta i pedoni che attraversano le strisce. Se le strisce non ci sono o non sono visibili, la sanzione è più bassa ma comunque raddoppiata. Chi non lascia strada a polizia o ambulanze perde 5 punti.
DIVERSAMENTE ABILI - Agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli.
AUTO BLU - Accantonato l'emendamento che esentava gli autisti delle auto blu dalla sottrazione di punti patente. La materia è stata rinviata a un successivo intervento del Governo.
FUMO IN AUTO - Accantonato il provvedimento sul divieto di fumo in auto.
VELOCITA' IN AUTOSTRADA - Il limite rimane a 130 km/h. Le società concessionarie possono alzarlo a 150 km/h, ma solo nei tratti a tre corsie con sistema tutor e in condizioni meteo favorevoli
Sintesi articoli e contenuti di maggiore diretti interesse.
Articolo 22
Ha introdotto una disposizione con cui si prevede la perdita di 5 punti per conducenti di età inferiore a 21 anni, neo*patentati e conducenti professionali che guidino con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5. Tale misura si applica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della legge in G.U.
Articolo 23
Integra le disposizioni circa i soggetti che accertano i requisiti fisici e psichici di coloro che intendono conseguire la patente di guida.
È previsto che ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici.
La predetta certificazione deve essere esibita in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute dai neopatentati, dagli autotrasportatori, dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.
Articolo 33
Interviene sulla disciplina del codice della strada, in tema di guida in stato di ebbrezza.
Queste le principali innovazioni introdotte:
Viene depenalizzata la sanzione prevista per la guida con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro, riformulandola in termini di sanzione amministrativa pecuniaria, anziché di ammenda.
È prevista la possibilità che sia effettuato il lavoro di pubblica utilità, in luogo della pena detentiva e pecuniaria.
È inasprito (da tre a sei mesi) il minimo edittale della pena qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
È raddoppiato il periodo di fermo amministrativo del veicolo se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale.
È affermato il principio per cui, per alcune, specifiche categorie di conducenti, è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche (c.d. “tasso 0”). Le categorie alle quali si applica il divieto, che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) grammi per litro e non superiore a 0,5 grammi per litro, sono:
a. i giovani da 18 a 21 anni e i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente;
b. i conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada;
c. tutti coloro che si trovino comunque alla guida di mezzi pesanti (con massa superiore a 3,5 tonnellate) di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
· È previsto che, se un conducente minore di anni diciotto si trovi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, ciò comporti un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B. In questa ipotesi, infatti, il È previsto che, se un conducente minore di anni diciotto si trovi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, ciò comporti un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B. In questa ipotesi, infatti, il conducente non potrà conseguire la patente prima del diciannovesimo anno, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro, e prima del ventunesimo anno, qualora sia stato accertato un tasso alcol emico superiore a 0,5 grammi per litro.
Le disposizioni introdotte da questo articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Articolo 43
Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, prevede che si proceda al ritiro immediato della patente.
Si amplia da uno a due anni il periodo prima del quale non è possibile conseguire una nuova patente;
se la revoca della patente è dipesa da violazioni connesse alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il periodo per il quale non si può conseguire una nuova patente è prolungato a tre anni.
È previsto che per gli autisti professionali l’accertamento di violazione alla normativa sulla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, costituisce giusta causa di licenziamento.
Le disposizioni introdotte da questo articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Articolo 50
Obbliga gli autotrasportatori a dimostrare con apposita certificazione il non abuso di sostanze alcoliche ovvero il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La certificazione sarà stabilita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga.
Articolo 53
modifica la disciplina sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade.
Viene modificata modifica la legge n. 125/2001 (legge quadro sull’alcol), rendendo più restrittiva la disciplina di vendita di bevande alcoliche nelle aree di servizio autostradali, prevedendo che in tali aree è vieta*ta:
a. la vendita per asporto di bevande superalcoli*che dalle ore 22 alle 6, pena la sanzione ammi*nistrativa pecuniaria da euro 2.500 a 7.000;
b. la som*ministrazione di bevande superalcoliche, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a 10.500;
c. la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle 6, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a 10.500.
Articolo 54
Modifica la disciplina sulla somministrazione di alcool nelle ore notturne (nuovo testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 117/2007) e, in particolare, prevede l’obbligo per gli esercenti di avere, presso ciascuna uscita del locale, un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.
Tale disciplina si applica:
ai titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza di esercizio pubblico (articolo 86, primo e secondo comma, del TU 773/1931) ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti;
a chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni;
Tali categorie devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato (articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 117/2007) aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
I predetti divieti non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
Con disposizione che entrerà in vigore il terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, ai titolari ed i gestori dei locali di cui al predetto articolo 6, comma 2, del decreto-legge 117/2007, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, è fatto obbligo di avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.
Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo
I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della citata licenza di esercizio pubblico (articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 117/2007) sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e dalle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento di queste forme di intrattenimento siesclude l’obbligo vigente in capo all'autorità di pubblica sicurezza di verificare, amezzo di una commissione tecnica, la solidità e la sicurezza dell'edificio el'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso diincendio.
L'inosservanza delle disposizioni sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e relative ai gestori di impianti balneari comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000.
Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
L’inosservanza delle disposizioni sulla disponibilità dei precursori comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200.
Articolo 57
Prevede la possibilità di richiedere la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali quando è stata comminata la misura detentiva dell’arresto per guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l’attività nel settore dell’assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.
Articolo 59
Prevede, per coloro che siano stati sottoposti a visita medica al fine del rinnovo della patente di guida, il rilascio da parte della motorizzazione civile di un permesso provvisorio valido fino al termine delle procedure necessarie per il rinnovo. Il permesso, che viene rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile, permetterà di evitare i disagi che frequentemente derivano dai ritardi nello svolgimento delle visite mediche. Il permesso provvisorio, peraltro, non può essere rilasciato ai conducenti ai quali sia stata sospesa la patente di guida in quanto hanno violato le norme sulla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.