Visualizza la versione completa : quante il tempo massimo per far arrivare un multa?
ieri mi é arrivata una multa presa con l'autovelox (prima e spero ultima) di agosto... Io sapevo che dovevano arrivare entro tre mesi, la prossima settimana sono sei mesi. Sapete se é cambiato qualcosa?? Grazie..
MOCIONCI
20-01-2010, 10:59
se non erro il termine era 150gg...
confermo 150 giorni.
Lamps
la notifica a mezzo raccomandata è entro il 150° giorno....
la raccomandata é arriva dopo i 150 giorni.. Quindi come dovrei procedere???
Grazie per risposte tempestive....
sono 150 giorni dal giorno dell'infrazione a quando il notificatore (Poste) lo
riceve dal comune.
Poi le poste te lo possono portare anche oltre il 150 giorno .
..non mi pare che le poste possano trattenere un atto per così tanto tempo ...anzi.....spesso accade che alla prima cartolina d'avviso....ne segua una seconda....per obblighi di legge.....questo poi comporta quello che è successo a parecchie persone, di pagare la contravvenzione senza il costo della seconda notifica....per cui....alla vine veniva emessa una cartella esattoriale per non corretto pagamento .....per cui...con nuovamente l'importo della multa più tutte le varie spese accessorie.......la gente si recava con il bollettino pagato convinti di aver assolto al pagamento...peccato che (in buona fede) il pagamento non era totalmente corretto...
la raccomandata é arriva dopo i 150 giorni.. Quindi come dovrei procedere???
Grazie per risposte tempestive....
Fai il ricorso o al Prefetto o al Giudice di Pace, entrambi entro 60 giorni dalla ricezione della contravvenzione.
Lamps
....Per via breve.....passa dai Vigili Urbani......e di che la notifica è avvenuta oltre i termini previsti.....spesso si chiude tutto li.........
anonymous
20-01-2010, 12:15
Le cose non stanno proprio così, in realtà (lo so perchè ho perso il ricorso..) i 150 gg decorrono dalla data precisa in cui l' ente che ha emesso la sanzione ha accertato la tua identità. Per cui il tempo decorso dall' infrazione all' accertamento (verifiche e/o eventuali errori di recapito da parte dell' ente non fanno decorrere i gg.) Nel mio caso per un errore nella lettura del mio numero di targa (dato dalla pessima qualità della foto) spedirono la multa a un altro il quale però abitando lontanissimo spiegò di non essere mai stato in vita sua in zona. Accortisi dell' errore la spedirono a me sulla base del fatto che avevo già preso una multa nello stesso posto precedentemente, con una moto uguale e con alcuni numeri di targa (i pochi più o meno leggibili) corrispondenti. Con buona pace dei 150 gg mi arrivò dopo 155. Feci ricorso al prefetto sulla base del tempo trascorso eccessivo e mi venne dato torto sulla base di quanto esposto sopra.
I 150 giorni devono essere calcolati fino alla data di spedizione (c'è sul timbro): non importa quando fisicamente arrivi la comunicazione. E' quella la data che interrompe la prescrizione. Non sono daccordo sull'andare direttamente dai vigili: in genere, specie nelle città, si innescano dei meccanismi "contorti". E' meglio avere tutto documentato e dimostrabile. Riguardo quanto accaduto a Bubugaz, sono davvero esterrefatto: la responsabilità è la loro per la qualità della foto. Sono convinto che un giudice di pace (che deve decidere anche secondo diritto e non solo secondo equità) avrebbe deciso diversamente. Ad ogni modo, anche il rigetto del ricorso al prefetto può essere impugnato davanti al giudice di pace. Certo, bisogna sempre vedere se il gioco vale la candela...
Con fermo, anch'io ho dovuto pagare per una multa arrivata al 153° giorno, per loro tra una balla e l'altra, era perfettamente in tempo.
El Pastelero
20-01-2010, 12:57
Le cose non stanno proprio così, in realtà (lo so perchè ho perso il ricorso..) i 150 gg decorrono dalla data precisa in cui l' ente che ha emesso la sanzione ha accertato la tua identità. Per cui il tempo decorso dall' infrazione all' accertamento (verifiche e/o eventuali errori di recapito da parte dell' ente non fanno decorrere i gg.) Nel mio caso per un errore nella lettura del mio numero di targa (dato dalla pessima qualità della foto) spedirono la multa a un altro il quale però abitando lontanissimo spiegò di non essere mai stato in vita sua in zona. Accortisi dell' errore la spedirono a me sulla base del fatto che avevo già preso una multa nello stesso posto precedentemente, con una moto uguale e con alcuni numeri di targa (i pochi più o meno leggibili) corrispondenti. Con buona pace dei 150 gg mi arrivò dopo 155. Feci ricorso al prefetto sulla base del tempo trascorso eccessivo e mi venne dato torto sulla base di quanto esposto sopra.
avresti dovuto ricorrere al GdP contro la decisione del prefetto!
... e avresti vinto
El Pastelero
20-01-2010, 13:08
sembrerebbe ci siano gli estremi per il ricorso al prefetto (gratis) o al GdP (che adesso si paga € 38!) ... e poi dicono che hanno abbassato le tasse :(
Anche a me non sembra giusto dover pagare per il ricorso (e non so se in caso di vittoria te li restituiscano), ma penso che l'abbiano fatto perchè cani e porci ricorrevano per qualunque cosa e così intasavano gli uffici.Dobbiamo ringraziare prima di tutto questi nostri compatrioti che gli hanno dato la scusa per mettere una tassa sul ricorso.:mad:
Comunque se non 150 potranno essere 160/170 non credo proprio oltre. Altro motivo per il quale la multa può arrivare oltre i 150 gg è quando è instestata ad altri (es. leasing o finanziamenti). I 150 giorni ripartono dall'individuazione dell'esatto proprietario.
El Pastelero
20-01-2010, 14:54
Anche a me non sembra giusto dover pagare per il ricorso (e non so se in caso di vittoria te li restituiscano), ma penso che l'abbiano fatto perchè cani e porci ricorrevano per qualunque cosa e così intasavano gli uffici.Dobbiamo ringraziare prima di tutto questi nostri compatrioti che gli hanno dato la scusa per mettere una tassa sul ricorso.:mad:
in realtà è solo per fare cassa! così come per i ricorsi in cassazione per le cause di lavoro, non più esenti.
comunque a roma pare ci sia una direttiva, in caso di accoglimento del ricorso, di condannare alla restituzione.
Restituzione del bollo sul ricorso? Mi sembra poco probabile che rimborsino un bollo....
El Pastelero
20-01-2010, 15:18
Restituzione del bollo sul ricorso? Mi sembra poco probabile che rimborsino un bollo....
condanna dell'ente che ha elevato la contravvenzione al pagamento delle spese, come per qualunque altro giudizio
confermo quanto detto da bubugaz, " i 150 gg decorrono dalla data precisa in cui l' ente che ha emesso la sanzione ha accertato la tua identità".
Ma le spese sono quelle legali, non il bollo, credo....
EagleBBG
20-01-2010, 19:11
alla vine veniva emessa una cartella esattoriale per non corretto pagamento .....per cui...con nuovamente l'importo della multa più tutte le varie spese accessorie.......la gente si recava con il bollettino pagato convinti di aver assolto al pagamento...peccato che (in buona fede) il pagamento non era totalmente corretto...
Scusa Animal, mi permetto di contestare questa cosa perché ci ho vinto un ricorso. Il mancato o ritardato pagamento delle spese di notifica NON comporta il raddoppio della sanzione ma solo gli interessi e spese accessorie relativi al solo importo delle spese di notifica non corrisposte. I vigili ci provano e la gente non lo sa e paga. Se fai ricorso vinci.
Per quanto riguarda il termine di 150 giorni, a me risulta che decorra (a norma dell'art.201 CdS) dal momento dell'identificazione del soggetto.
i 150 gg decorrono dalla data precisa in cui l' ente che ha emesso la sanzione ha accertato la tua identità".
scusa prendo la multa ad agosto e loro si accertono della mia identità dopo 4 mesi e poi mi mandano il verbale??
se la sono presa comoda...
cmq dall'accertamento è passato solo un mese, quindi.... :mad::mad::mad:
Scusa Eagle ...forse mi sono espresso male.....certo no raddoppia la sanzione...anche perchè uno dimostra che effettivamente è stata pagata.....ovviamente ci sono il resto delle spese accessorie...capitò anche a me....riusci a risolvere la cosa andando diretamente dai VV.UU. ......
EagleBBG
20-01-2010, 20:23
Ah, ok, avevo capito male io. A me invece successe proprio così. Una multa presa da mia moglie (la prima, di moglie intendo...:confused:) e siccome non riuscirono a consegnarla ci fu la doppia notifica, che non pensammo nemmeno di dover pagare. Dopo un po' ci arrivò la cartella esattoriale col raddoppio della multa perché i VVUU avevano considerato le spese di notifica come parte integrante della contravvenzione e quindi, secondo loro, non avevamo pagato interamente la multa nel termine dei 60 gg... ovviamente ho vinto il ricorso e ricordo ancora la lavata di capo della vigilessa intervenuta all'udienza da parte del GdP, perché ne aveva le p..e piene di accogliere ricorsi per quel motivo. Tra l'altro era una straf..a... la vigilessa... :lol:
150gg dall'accertamento dell'infrazione
Paolo Grandi
20-01-2010, 21:33
Io mi fido di 4Ruote, che proprio nel nr. di gennaio 2010 risponde ad un lettore che il termine di 150 gg. non decorre dall'effettiva individuazione del trasgressore. E cita in merito anche la sentenza 255/1994 della Corte Costituzionale.
Ho quindi ulteriormente indagato:
http://www.altalex.com/index.php?idstr=70&idnot=37489
e ho trovato questa sentenza di un GDP che rimanda ad altre sentenze della Corte Costituzionale.
Ricapitolando:
se non esistono impedimenti all'accertamento presso il PRA dell'identità del trasgressore (es. un passaggio di proprietà in corso), il termine di notifica, per l'ente accertatore, scatta dal giorno successivo a quello della avvenuta infrazione e si chiude con la consegna dell'atto all'ufficio postale.
Articolo 201 C.d.S:
Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o
nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni
identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i
residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta
giorni dall’accertamento:-p
Una volta erano 90gg. Poi sono passati 150 e tra un po' se funziona così, avranno tutta la vita per notificartela. :(:(:(:(:(
Ricapitolando:
se non esistono impedimenti all'accertamento presso il PRA dell'identità del trasgressore (es. un passaggio di proprietà in corso), il termine di notifica, per l'ente accertatore, scatta dal giorno successivo a quello della avvenuta infrazione e si chiude con la consegna dell'atto all'ufficio postale.>
Quindi sono 151 gg. dalla data dell'infrazione.A meno che, come hai detto tu, ci siano passaggi di proprietà o cambi di residenza recenti. In questo caso i tempi si dilatano a dismisura..:mad::mad:
ennebigi
21-01-2010, 21:23
Non vorrei sbagliare ma la notifica corrisponde al momento in cui ne vieni a conoscenza, in pratica quando firmi la raccomandata. Fai ricorso !!!
ennebigi
21-01-2010, 21:27
Articolo 201 C.d.S:
Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o
nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni
identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i
residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta
giorni dall’accertamento:-p
Ok, cio' conferma quanto detto prima........... senza firma niente notifica..........
Paolo Grandi
21-01-2010, 21:30
Non vorrei sbagliare ma la notifica.................
No, sarebbe troppo facile. Leggi bene sopra...;)
ennebigi
21-01-2010, 21:34
Intendi dire che i 150 gg partono dalla data in cui sia stato identificato il trasgressore ?
Paolo Grandi
21-01-2010, 21:44
Intendo dire che la notifica, per l'ente accertatore, si ha nel momento in cui consegna l'atto all'ufficio postale.
Poi l'uff. postale impiegherà qualche giorno, in qualità di ufficiale giudiziario, a consegnare la multa notificandola, ma questi giorni non vengono considerati nel computo (almeno secondo le sentenze che ho linkato).
ennebigi
21-01-2010, 22:08
Stavo cercando alcune sentenze che invece affermano il contrario..........purtroppo non le ho trovate......
ennebigi
21-01-2010, 22:12
A conferma di quel che dico c'e' il fatto che il ricorso va fatto entro i 60 giorni dalla notifica , che si conta dal giorno in cui hai firmato per ricevuta la raccomandata e quiondi sei venuto a conoscenza dell'accertamento.............
Di piu' nin zo......................
Paolo Grandi
21-01-2010, 23:01
A conferma di quel che dico c'e' il fatto che il ricorso va fatto entro i 60 giorni dalla notifica , che si conta dal giorno in cui hai firmato per ricevuta la raccomandata e quiondi sei venuto a conoscenza dell'accertamento.............
E' vero, per fare ricorso, quelle sono le tempistiche. Ma appunto è una cosa diversa (letto in giro anche questa distinzione). La giurisprudenza ha distinto i due piani temporali.
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