CMB
12-04-2005, 16:34
Al mio amico hanno ritrovato la moto a parigi ed ora l'aci non intende riportarla in italia, come invece prevede il contratto, aggrappandosi al fatto che ora la targa specificata nella tessera non è più quella della moto. Mi spiego meglio, al momento del furto la targa specificata per l'assistenza era quella della moto poi dopo qualche settimana dal furto il mio amico specificò un'altra targa, non avendo più la disponibilità della moto sarebbe stato assurdo lasciare l'assistenza per un veicolo che era stato rubato. Ora per questo l'aci non intende rimpatriare il veicolo. Noi siamo convinti che la prestazione debba fare riferimento al momento del furto visto che il ritrovamento può avvenire a distanza di anni oppure non avvenire per niente. Cosa ci consigliate di fare?
Riporto alcune parti delle condizioni dell'aci che riguardano questo specifico servizio:
"Qualora, a seguito di guasto o incidente avvenuti in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio del Socio), il veicolo indicato all'atto dell'associazione risulti immobilizzato e necessiti di interventi di riparazione che richiedano almeno 8 ore di mano d'opera oppure in caso di furto dello stesso, con successivo ritrovamento fuori dalla provincia di residenza (o domicilio) del Socio, ACI organizzerà il trasporto del veicolo, purché non riparato, sostenendone il costo:
• all'estero (paesi dell'U.E.) dal luogo di fermo del veicolo fino alla località di residenza (o domicilio) del Socio in Italia.
ACI non risponderà dell'eventuale sottrazione o danneggiamento di effetti personali e bagagli lasciati sul veicolo, comprese le attrezzature fisse o di arredamento del veicolo. La suddetta prestazione viene erogata da ACI purché la richiesta sia pervenuta alla Centrale Operativa e le misure complessive del veicolo, incluso l'eventuale carico trasportato, siano consentite dalla legge.
Il furto del veicolo con successivo ritrovamento dovrà essere attestato dalla denuncia inoltrata agli Organi di Polizia italiani/esteri in relazione al luogo dell'evento, da cui risulti la data del furto del veicolo e quella del ritrovamento, la targa del veicolo e il proprietario.
Il Socio deve, inoltre, consegnare all'incaricato della Centrale Operativa: l'originale della carta di Circolazione, le chiavi del veicolo e la copia della dichiarazione del Socio o delega del rimpatrio veicolo, compilata integralmente su apposito modulo che sarà consegnato dall'incaricato.
Il costo del rimpatrio dall'estero a carico di ACI non potrà superare il valore commerciale del veicolo dopo il guasto, l'incidente o il furto.
Per valore commerciale del veicolo si intende quello indicato sulla rivista mensile tecnica “EUROTAX” al netto del costo della riparazione. Qualora non venga fornito il rimpatrio, ACI riconoscerà un indennizzo del relitto nella misura forfetaria di € 310,00."
Riporto alcune parti delle condizioni dell'aci che riguardano questo specifico servizio:
"Qualora, a seguito di guasto o incidente avvenuti in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio del Socio), il veicolo indicato all'atto dell'associazione risulti immobilizzato e necessiti di interventi di riparazione che richiedano almeno 8 ore di mano d'opera oppure in caso di furto dello stesso, con successivo ritrovamento fuori dalla provincia di residenza (o domicilio) del Socio, ACI organizzerà il trasporto del veicolo, purché non riparato, sostenendone il costo:
• all'estero (paesi dell'U.E.) dal luogo di fermo del veicolo fino alla località di residenza (o domicilio) del Socio in Italia.
ACI non risponderà dell'eventuale sottrazione o danneggiamento di effetti personali e bagagli lasciati sul veicolo, comprese le attrezzature fisse o di arredamento del veicolo. La suddetta prestazione viene erogata da ACI purché la richiesta sia pervenuta alla Centrale Operativa e le misure complessive del veicolo, incluso l'eventuale carico trasportato, siano consentite dalla legge.
Il furto del veicolo con successivo ritrovamento dovrà essere attestato dalla denuncia inoltrata agli Organi di Polizia italiani/esteri in relazione al luogo dell'evento, da cui risulti la data del furto del veicolo e quella del ritrovamento, la targa del veicolo e il proprietario.
Il Socio deve, inoltre, consegnare all'incaricato della Centrale Operativa: l'originale della carta di Circolazione, le chiavi del veicolo e la copia della dichiarazione del Socio o delega del rimpatrio veicolo, compilata integralmente su apposito modulo che sarà consegnato dall'incaricato.
Il costo del rimpatrio dall'estero a carico di ACI non potrà superare il valore commerciale del veicolo dopo il guasto, l'incidente o il furto.
Per valore commerciale del veicolo si intende quello indicato sulla rivista mensile tecnica “EUROTAX” al netto del costo della riparazione. Qualora non venga fornito il rimpatrio, ACI riconoscerà un indennizzo del relitto nella misura forfetaria di € 310,00."