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Visualizza la versione completa : prefetto di teramo dispone archiviazione multe con autovelox


cidi
12-03-2009, 18:33
leggere il secondo comunicato stampa "Autovelox di Canzano"

http://www.prefettura.it/teramo/?f=Spages&s=news.php&id_argomento=316&id_sito=1226&id_avviso=3611

"Il Codice della Strada non ammette nei centri abitati il rilevamento automatico delle violazioni in tema di velocità."
non so se fa giurisprudenza, ma e' buono a sapersi.

a canzano e' buono pure il tacchino (http://www.mondodelgusto.it/2006/12/05/il-tacchino-alla-canzanese--storia-e-ricetta-del----tacchino-lunare--/).

EagleBBG
12-03-2009, 19:32
"Il Codice della Strada non ammette nei centri abitati il rilevamento automatico delle violazioni in tema di velocità."


Non è esattamente così, ma quasi. La notizia è interessante e curiosa, per cui mi sono documentato. ;)

In ogni caso non serve che faccia giurisprudenza, è semplicemente un provvedimento di applicazione di una norma già esistente, ovvero l'art. 201, comma 1 bis lettera "F" del C.d.S.

L'articolo recita:

"...nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria...:
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;"

Ora, la legge 1° agosto 2002, n. 168 dice (art.4 c.1):

"Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2."

mentre il citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, classifica:

"2 Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - AUTOSTRADE;
B - STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI;
C - STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE;
D - STRADE URBANE DI SCORRIMENTO;
E - STRADE URBANE DI QUARTIERE;
F - STRADE LOCALI."

Quindi i velox fissi si possono installare solo nelle strade individuate alle lettere A, B, C e D. Per le strade di cui alla lettera C e D serve l'individuazione da parte del Prefetto.
Le prime 3 con ogni evidenza non possono essere presenti all'interno del perimetro cittadino, mentre per quanto riguarda la lettera D, è così definita:

"D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchine pavimentate e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate."

Dunque, quest'ultimo caso è l'unico caso in cui all'interno del perimetro urbano, possono essere installati velox fissi o mobili senza l'immediata contestazione della violazione. Evidentemente a Canzano il velox era installato all'interno del perimetro urbano (che ricordo è definito da delibera della giunta comunale) in una strada che non aveva le caratteristiche di cui alla lettera D.

C'è di più: dal comunicato stampa della prefettura di Teramo si evince che in comune avevano fatto i furbi. Consci della illeggittimità dell'installazione hanno deliberato di restringere il perimetro urbano in modo da "legalizzare" a posteriori le contravvenzioni effettuate.

A noi interessa sapere che i velox fissi e non presidiati installati all'interno del perimetro urbano in strade che non soddisfano quei criteri (che sono sostanzialmente le tangenziali e poco altro) non sono legali e in questi casi la vittoria ad un ricorso è pressoché certa. :-p

cecco
13-03-2009, 08:14
E' stato Mimmo, a forza di prendere multe si é stufato e ha detto una parolina a chi di dovere...:lol:

cidi
13-03-2009, 09:15
Non è esattamente così, ma quasi. La notizia è interessante e curiosa, per cui mi sono documentato.
boh... non l'ho scritto io, ho solo fatto copia incolla dal comunicato stampa della prefettura. quindi il comune nicchia perche' la cosa e' cavillosa.

meglio i tacchini che i cavilli, decisamente :lol:

zergio
13-03-2009, 10:34
QUESTE SON LE MODALITà CORRETTE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI AUTOVELOX.

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1/10/2008 prot.77948

Installazione illecita autovelox. Rif. nota del 09.08.2008

Con riferimento alla richiesta qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette che la contestazione immediata della violazione non è necessaria nei casi previsti dall’art. 201 c. 1-bis del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992).

Tra questi sono ricompresi quelli relativi all’accertamento della violazione dei limiti di velocità, eseguito con gli strumenti di cui al medesimo art. 201 c. 1-bis, lettere e) e f), e cioè:

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del Decreto-Legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni.

Al riguardo si osserva che i dispositivi e mezzi tecnici finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni, di cui all’art. 4 del citato DL n. 121/2002, qualora presidiati dagli organi di polizia stradale, possono essere utilizzati su qualsiasi tipo di strada.

Ciò premesso, è evidente che la richiesta di che trattasi, relativa alla contestazione immediata della violazione, non può trovare accoglimento.

Per quanto riguarda la segnalazione delle postazioni di controllo, essa è obbligatoria ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. b) del Decreto-Legge 3 agosto 2007 n. 117, come convertito con Legge 2 ottobre 2007 n. 160, e deve essere realizzata con le modalità previste dal Decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Interno, 15 agosto 2007.

Si rammenta infine che avverso i verbali di contestazione può essere proposto ricorso, nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 203, 204, 204-bis e 205 del Codice.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL COMUNE HA MESSO UNA POSTAZIONE FISSA E L'APPERECCHIO NON ERA PRESIDIATO.

L'ARTIFICIO DI RIDURRE IL CENTRO ABITATO è SOTTILE E, IN PUNTO DI DIRITTO SENSATO, MA L'EFFETO SUI RICORSI GIURISDIZIONALI O GERARCHICI ORAMAI E SCONTATO.

EagleBBG
13-03-2009, 13:36
Nell'ultima frase del mio post non sono stato chiaro, ho corretto. Mi riferivo evidentemente ai velox non presidiati. E mi vengono in mente tutte le postazioni fisse che mi fanno dannare quando nei miei giretti del sabato sono in Garfagnana. Molte sono all'interno dei centri abitati in strade provinciali o statali a corsia unica.

essemme
13-03-2009, 20:04
si prosegue: http://motori.corriere.it/varie/09_marzo_13/autovelox_cassazione_564e1af4-0ff3-11de-948b-00144f02aabc.shtml