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Visualizza la versione completa : Pedoni e non solo


Wotan
13-11-2008, 16:32
Tutti noi siamo il Dottor Jekyll e Mr. Hyde, in quanto conducenti e pedoni.
A prescindere dal ruolo del momento, queste sono le regole alle quali dobbiamo attenerci.


C.d.S. articolo 190: Comportamento dei pedoni

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.


C.d.S. articolo 191: Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. (1)
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. (2)

pacpeter
13-11-2008, 22:02
quante belle leggi abbiamo in italia............

peccato che nessuno le conosca e qualora fosse, non le rispettano. a roma poi...............

Wotan
14-11-2008, 11:28
L'art. 190 dovrebbe essere insegnato alle elementari.

BerrynaGS
14-11-2008, 12:09
....con alcuni soggetti bisognerebbe partire dall'asilo.....:mad:

rasù
14-11-2008, 12:16
è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.


ah, la splendida cultura umanistica itagliana..... a distanza superiore di QUANTO? 105 metri? 6 chilometri? 2 anni luce?

in compenso noto con piacere che è sparito il "in prossimità di esse" che consentiva ai pedoni di attraversare in un punto qualsiasi della strada purchè in prossimità dell'attraversamento.

er-minio
14-11-2008, 12:22
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

Se la gente a piedi sapesse questo...
E se altra gente (alla guida) evitasse di superare gli autobus che accostano senza manco stare attenti...
(la famosa regola "della palla")

Paul Pettone
14-11-2008, 12:31
Il problema secondo me non sono le regole in Italia, ne per quello che riguarda il codice della strada tantomeno per la legislazione in generale (sin troppo prolissa dalle nostre parti).
Per certi aspetti, vedi quelli inerenti la guida, basterebbe un pò + di coscienza, senso civico e rispetto per gli altri. Per quanto riguarda il codice penale .... beh siamo italiani no?! Se una legge sembra avercela proprio con te, la si può sempre cambiare con un'altra altrettanto "ad personam": è cosi che si da il buon esempio!!

pezzata
14-11-2008, 12:37
"e' vietato ai pedoni effettuare...."
la cosa triste e' che occorra una legge per educare a una regola che dovrebbe essere dettata dal normale buon senso di ognuno.
e' anche vero che ,se tutti noi usassimo il "buon senso",sarebbe ben scarno di articoli il codice della strada.e non solo quello.

Animal
15-11-2008, 02:50
Da Wotan
L'art. 190 dovrebbe essere insegnato alle elementari.

Ma no solo!!...una volta si faceva sia educazione stradale...sia educazione civica......:!::!::!::!:
Oggi non solo la gente non sà come ci si comporta in strada......ma non sà nemmeno come ci si comporta nell'ambito civile...neppure come utilizzare le strutture e gli uffici pubblici.....poi dopo fanno code per niente...ed alla fine s'incazzano!!:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolley es::rolleyes::rolleyes:

Com'è brutta l'ignoranza!!!

Lo Zingaro
19-11-2008, 10:04
Chissà poi perchè i commi 2 e 3 dell'art. 190 sono praticamente sconosciuti ai pedoni .............. con le strisce a 10 metri attraversano dove voglio .......... quante volte abbasso la visiera e gli urlo ........ USA LE STRISCE STxxxZO ......... ma poi mi guardano pure allibiti!!!!!!!!!

Wotan
19-11-2008, 10:44
Purtroppo è così.
Attraversare sulle strisce consente di avere il potere della ragione, cioè il diritto di attraversare con decisione (evitando comunque di farsi arrotare, beninteso) e di incazzarsi se qualcuno non si ferma e ci fa il pelo.
Rinunciare ad un privilegio del genere è secondo me una cosa da stupidi, e dimostra che la maggior parte della gente non ha ricevuto la benché minima educazione civica.