Paolo Grandi
03-08-2007, 20:21
Considerando il "decretino" che hanno approvato oggi, un pò di giurisprudenza per fare chiarezza su ciò che si rischia circolando con targa parzialmente illeggibile.
A prescindere da considerazioni morali........in rosso ciò che ci può interessare :cool:
Il Codice dice:
Art.100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. (1).
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento (2).
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3 (3).
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 (4).
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da euro 1.754 a euro 7.018 (2).
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 (3).
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (5).
----------
La Giurisprudenza dice:
L'utilizzazione della targa originale, falsificata o manomessa o alterata, rientra nell'ambito dell'articolo 100, comma 14, del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, il quale punisce chiunque falsifichi, manometta o alteri targhe automobilistiche ovvero usi targhe manomesse, falsificate o alterate e non già nell'ambito del comma 12 del citato articolo il quale punisce chiunque circoli con targa non propria o contraffatta. Quest'ultima disposizione concerne, infatti, l'utilizzazione di targa originale, non propria, ovvero di targa creata "ex novo", atteso che i termini alterazione, falsificazione e manomissione stanno a significare la modificazione di qualcosa già esistente e vera, mentre la contraffazione consiste nella creazione di un nuovo oggetto. Ne consegue che, nel caso esaminato, non è possibile invocare la derubricazione e la conseguente depenalizzazione del reato in esame.
Trib. Genova sez. II 04-05-2004, Guida al Diritto, 2004, 48, 95
Circolare con targa originale ma coperta parzialmente così da non poter essere identificati non costituisce né il reato previsto dall'art. 100, comma 12, né quello previsto dall'art. 100, comma 14, del D.Lgs. n. 285 del 1992, in quanto la condotta posta in essere non realizza una falsificazione, una manomissione o un'alterazione della targa originaria, né una sostituzione con targa non propria. (Nell'occasione, la Corte ha precisato che è ravvisabile la violazione amministrativa prevista dal comma 11 dell'art. 100 del citato decreto, rappresentando un modo per non rendere facilmente ispezionabile la targa).
Cass. pen. sez. V 18-02-2003, n. 12936 (rv. 224072) Razzano, Riv. Pen., 2004, 93, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 211
Quindi
Non è configurabile il reato di cui all’art. 100, 14º comma, cod. strad. - che punisce ai sensi del codice penale chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate - nell’ipotesi in cui taluno circoli con la targa autentica ma coperta nella parte inferiore con un elastico nero ricavato dal taglio di una camera d’aria per pneumatico, così da non poter essere identificato.
Cass., sez. un., 18-02-2003, Parti: Razzano, Arch. circolaz., 2003, 690
A prescindere da considerazioni morali........in rosso ciò che ci può interessare :cool:
Il Codice dice:
Art.100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. (1).
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento (2).
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3 (3).
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 (4).
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da euro 1.754 a euro 7.018 (2).
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 (3).
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (5).
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La Giurisprudenza dice:
L'utilizzazione della targa originale, falsificata o manomessa o alterata, rientra nell'ambito dell'articolo 100, comma 14, del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, il quale punisce chiunque falsifichi, manometta o alteri targhe automobilistiche ovvero usi targhe manomesse, falsificate o alterate e non già nell'ambito del comma 12 del citato articolo il quale punisce chiunque circoli con targa non propria o contraffatta. Quest'ultima disposizione concerne, infatti, l'utilizzazione di targa originale, non propria, ovvero di targa creata "ex novo", atteso che i termini alterazione, falsificazione e manomissione stanno a significare la modificazione di qualcosa già esistente e vera, mentre la contraffazione consiste nella creazione di un nuovo oggetto. Ne consegue che, nel caso esaminato, non è possibile invocare la derubricazione e la conseguente depenalizzazione del reato in esame.
Trib. Genova sez. II 04-05-2004, Guida al Diritto, 2004, 48, 95
Circolare con targa originale ma coperta parzialmente così da non poter essere identificati non costituisce né il reato previsto dall'art. 100, comma 12, né quello previsto dall'art. 100, comma 14, del D.Lgs. n. 285 del 1992, in quanto la condotta posta in essere non realizza una falsificazione, una manomissione o un'alterazione della targa originaria, né una sostituzione con targa non propria. (Nell'occasione, la Corte ha precisato che è ravvisabile la violazione amministrativa prevista dal comma 11 dell'art. 100 del citato decreto, rappresentando un modo per non rendere facilmente ispezionabile la targa).
Cass. pen. sez. V 18-02-2003, n. 12936 (rv. 224072) Razzano, Riv. Pen., 2004, 93, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 211
Quindi
Non è configurabile il reato di cui all’art. 100, 14º comma, cod. strad. - che punisce ai sensi del codice penale chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate - nell’ipotesi in cui taluno circoli con la targa autentica ma coperta nella parte inferiore con un elastico nero ricavato dal taglio di una camera d’aria per pneumatico, così da non poter essere identificato.
Cass., sez. un., 18-02-2003, Parti: Razzano, Arch. circolaz., 2003, 690