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Visualizza la versione completa : Comunicazione dati in caso di multa


BurtBaccara
28-06-2007, 12:17
Copio&Incollo quanto riportato da un amico motocilcista (quello che andò dritto alla rotonda tempo fà con il suo TDM).
La cosa che mi lascia un pò perplesso e alimenta dei dubbi è la sua ultima frase.
Che ne dite ?
A me sembra troppo semplice.

LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE: Fate molta attenzione alla comunicazione, la mancata comunicazione e' sanzionata con 250€ (prima 357€) di multa, la comunicazione va fatta entro 60 giorni (prima 30) DL.184/05.Se non siete in grado di comunicare i dati, perche' non ricordate a che avete prestato la vostra autovettura o il vostro motociclo, la comunicazione va mandata lo stesso, spiegando che non siete in grado di indicare i dati del conducente perche' e' trascorso un notevole lasso ti tempo dall'infrazione e perche' il vostro veicolo e' usato da parenti e amici, l'art.126 bis del DL184/05 sembra aver inserito"il giustificato e documentato motivo" che poi sarà vagliato dalle forze dell'ordine senza stabilire i criteri unici di valutazione. Tale articolo poco chiaro sembra porre le basi per un nuovo contenzioso. La comunicazione e' obbligatoria anche se si fa il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace

LA COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE, CHE NON RIPORTA I DATI CHI FOSSE ALLA GUIDA DELL’AUTOVETTURA NON E’ SANZIONABILE. La sanzione pecuniaria suppletiva ex art. 126 bis comma 2 del Dlgs 30/04/1992 n.285 CDS, fa riferimento alla violazione di cui al comma 8 art. 180 del cds in virtu’ del quale la mancata comunicazione e’ sanzionata, non la mancata indicazione dei dati di chi fosse alla guida, considerato il fatto, che spesso trascorre un notevole lasso di tempo, tra la data dell’infrazione e la comunicazione del verbale. Per cui non e’ applicabile la sanzione se il proprietario comunica di non essere in grado di fornire tali informazioni, essendo sufficiente la risposta all’invito delle autorità. GIUDICE DI PACE DI ARCIDOSSO – SENTENZA DEL 8-21/10/2005 N. 80 – GIUDICE GIRALDI

... in pratica se inviate la lettera in cui dite di non ricordare chi era alla guida non perdete i punti e ne prendete la multa da 250€ ... se invece non comunicate nulla non perdete i punti, pero' pagate la multa.

rasù
28-06-2007, 12:28
mi parrebbe fin troppo bello.... speriamo sia vero. però di fatto un'interpretazione simile ELIMINA PER SEMPRE perdita punti e sanzione accessoria.... a questo punto chi sarebbe così onesto da autodenunciarsi volontariamente?

Ultimo
28-06-2007, 12:30
Infatti se uno può permettersi un esborso economico maggiore, può tenersi i punti della patente....

Più che patente a punti, direi patente a SOLDI!

frenco
28-06-2007, 12:35
le sentenze non sono vincolanti, ogni giudice potrà decidere a piacimento. chiaro che 5 mesi dopo è impossibile ricordarsi chi guidava

Merlino
28-06-2007, 12:37
la sentenza di un giudice di pace non fa giuriprudenza, quindi la legge resta, rimane la possibilità di ricorrere al G.d.P. verso tale multa, inserendo anche questa sentenza, ma nonè detto che abbia la stessa interpretazione...

Er Cucciolo
28-06-2007, 17:53
Assolutamente vero.

L'importante e' rispondere.....anche dicendo di non sapere chi era alla guida.
A quel punto la sanzione accessoria non puo' essere comminata.

Si paga solo la multa senza sanzione accessoria e senza perdita di punti.

Bisogna pero', su eventuale richiesta, dimostrare che il mezzo e' effettivamente in uso a piu' persone..............

BurtBaccara
28-06-2007, 20:18
Si paga solo la multa senza sanzione accessoria

Cosa significa ?

Isabella
28-06-2007, 20:41
Cosa significa ?
che la multa rimane quella "base" per l'infrazione, non c'è l'aumento dei 250 € per la mancata comunicazione dei dati conducente

quatrelle
28-06-2007, 21:14
ma forse un giudice potrebbe sposare questo discorso in caso di multa ad un automobilista che celato all'interno di un abitacolo non è riconoscibile; per un motociclista, visibilissimo in foto seppur di spalle, penso sia diverso.